Contributo per i permessi di soggiorno: stop e rimborso


Corte di Giustizia e TAR Lazio dichiarano illegittimo il contributo previsto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno agli stranieri
Contributo per i permessi di soggiorno: stop e rimborso
La Legge n. 94 del 2009 ha introdotto nel Testo Unico "Stranieri" D.Lgs. 286 del 1998, il pagamento di un contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, che lo straniero è tenuto a versare all’atto della presentazione dell’istanza, anche in aggiunta ad altri importi. La misura di tale contributo straordinario è graduato in tre scaglioni di 80, 100 e 200 euro a seconda della durata del permesso richiesto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è stato recentemente chiamato a decidere sulla legittimità di tale contributo e ha voluto appurare se vi fossero profili di illegittimità rispetto alla normativa comunitaria, segnatamente la Direttiva n. 2003/109/CE.
Difatti la giurisprudenza europea aveva già precisato che la libertà degli Stati membri di subordinare il rilascio del titolo di soggiorno al pagamento di un contributo, non può compromettere gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva stessa. In proposito si era espressa la Corte di Giustizia (CGE, 26 aprile 2012 n. 508) che aveva ricondotto l’esercizio di tale libertà impositiva al rispetto del principio di proporzionalità.
Dunque la riscossione del contributo non deve avere né lo scopo né l’effetto di ostacolare il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito da tale direttiva. Sicchè l’entità dei contributi in questione non deve essere eccessiva proprio in considerazione della loro incidenza finanziaria sui cittadini stranieri.
Alla luce di questa giurisprudenza comunitaria, il TAR Lazio ha rimesso la questione alla Corte
di Giustizia
la quale ha deciso (CGE sent. 02/09/2015, causa C-309/14) che la Direttiva in parola n. 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale che imponga ai cittadini stranieri, che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro, di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto sproporzionato rispetto alla finalità perseguite e idoneo ad ostacolare i diritti conferiti nella Direttiva stessa.
Riavviato il processo amministrativo avanti al TAR Lazio, la pubblica amministrazione si è difesa affermando che la portata applicativa della sentenza della Corte di Giustizia fosse da circoscrivere ai permessi di soggiorno di lungo periodo.
Il TAR Lazio (sent. n. 6098 dep. 24/05/2016) ha ritenuto che la decisione della Corte sia indifferentemente valevole per ogni tipo di permesso di soggiorno anche di breve periodo, poiché il contributo costituisce comunque ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo, in violazione della Direttiva. E del resto il conseguimento di permessi di soggiorno più brevi costituisce il presupposto logico e giuridico per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, che richiede almeno cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto.
Inoltre, nel dispositivo della sentenza della Corte non si rintraccia alcuna espressa limitazione del criterio enunciato alla fattispecie del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Pertanto il TAR Lazio ha concluso nel senso di disapplicare l’art. 5, comma 2-ter, D.Lgs. 286/98, e il successivo art. 14-bis, co. 2, nella parte in cui richiama la prima norma, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria ed ha contestualmente annullato il D.M. 06/10/2011 nelle parti in cui disciplinava il contributo in questione.
Rimane a questo punto da comprendere se e come potranno essere ottenuti i rimborsi dei contributi sin qui versati. Le problematiche operative vertono su:
- ammissibilità del rimborso sui contributi pagati prima della sentenza resa dalla Corte di Giustizia (CGE sent. 02/09/2015, causa C-309/14);
- possibile diverso trattamento del rimborso per i contributi versati dopo tale sentenza;
- forme e tempistiche dell'istanza di rimborso;
- profili di prescrizione e decadenza;
- giurisdizione e competenza del Giudice.
Sarebbe a questo punto auspicabile un provvedimento di prassi che enunci la posizione della p.a. sulla imminente problematica dei rimborsi.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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