Contributo per il mantenimento e assegni familiari
Natura degli assegni e loro spettanza

La Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di affermare il diritto del coniuge affidatario del figlio minorenne a percepire gli assegni familiari versati all’altro coniuge, sottolineando che tale diritto è indipendente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio medesimo.
Sono infatti differenti gli scopi perseguiti dalle due nominate elargizioni: gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti a carico dell’INPS e sono erogati a fronte di un predeterminato reddito complessivo.
L’assegno corrisposto a titolo di concorso nel mantenimento di un figlio è destinato all’indicato scopo, è destinato a cadere al raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio, può essere oggetto di revisione da parte del Tribunale.
Sono infatti differenti gli scopi perseguiti dalle due nominate elargizioni: gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti a carico dell’INPS e sono erogati a fronte di un predeterminato reddito complessivo.
L’assegno corrisposto a titolo di concorso nel mantenimento di un figlio è destinato all’indicato scopo, è destinato a cadere al raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio, può essere oggetto di revisione da parte del Tribunale.
Articolo del: