Convivenza more uxorio e casa coniugale. No alla revoca automatica.


La revoca è subordinata al giudizio di conformità all’interesse del minore
Convivenza more uxorio e casa coniugale. No alla revoca automatica.

CONVIVENZA MORE UXORIO. NO ALLA REVOCA AUTOMATICA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE.
La revoca è subordinata al giudizio di conformità all’interesse del minore.


Con questo contributo si vuol analizzare una interessante pronuncia del Tribunale di Palermo (ordinanza del 29 dicembre 2016) che, sebbene non proprio recentissima, suscita ancora vivo interesse, avendo affrontato l’importante problematica dell’assenza di automatismo tra la instaurazione di una convivenza more uxorio e la revoca dell’assegnazione della casa familiare, dovendo tale “sanzione” essere subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Nella stesura degli accordi di separazione e/o divorzio notevole importanza riveste l’esercizio dell’autonomia privata da parte dei coniugi i quali possono regolamentare i propri rapporti patrimoniali incidendo l’ambito dei propri diritti disponibili.
Seppur in linea generale gli accordi raggiunti tra i coniugi non siano suscettibili di sindacato giurisdizionale, non può trascurarsi come la validità degli stessi può trovarsi soggetta al controllo giudiziario laddove venga in rilievo “la tutela dell’interesse prioritario della prole”.
Nel caso affrontato dai giudici del Tribunale di Palermo nell’ambito di una procedura di divorzio congiunto, la pattuizione concordata dai ricorrenti secondo la quale il godimento della casa familiare – concesso in uso alla moglie – sarebbe venuto meno nel caso in cui quest’ultima avesse instaurato una convivenza more uxorio, avrebbe potuto rivelarsi non rispondente all’interesse del figlio minore della coppia.
Secondo il Tribunale l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge collocatario di un figlio minorenne potrebbe non giustificare la revoca dell'assegnazione della casa familiare, poiché tale circostanza potrebbe essere del tutto ininfluente sull'interesse della prole in quanto l’interesse tutelato dalle norme che disciplinano l’assegnazione della casa coniugale è legato alla esigenza di assicurare al figlio la conservazione del proprio habitat domestico, ossia del proprio centro di affetti ed interessi.
La normativa di riferimento, sul punto, è oggi rinvenibile nell’art. 337-sexies c.c. il cui tenore letterale potrebbe indurre ad intravedere un automatismo tra il venir meno del diritto al godimento della casa familiare e l’instaurazione da parte del coniuge affidatario di una convivenza more uxorio.
Ed invero, sebbene il primo comma della disposizione codicistica menzionata preveda che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”,  l’ultima parte dello stesso primo comma, nel regolare alcune cause di estinzione del diritto all’assegnazione, statuisce che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Il tenore letterale del superiore disposto codicistico sembra disegnare un meccanismo automatico tra instaurazione di un rapporto more uxorio e revoca del diritto all’assegnazione della casa familiare; ma tale interpretazione è già stata considerata “riduttiva” dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308) chiamata a sindacare sulla conformità a costituzione delle ultime due ipotesi di cessazione dell'assegnazione sopra richiamate, proprio quelle della convivenza more uxorio dell'assegnatario con altro soggetto e quella del nuovo matrimonio contratto dall'assegnatario, allora contemplate dall’art. 155 quater c.c. poi sostituito dall’art. 337 sexies c.c.
Secondo il Giudice delle leggi, in estrema sintesi, l’operatività automatica della revoca nell’ipotesi contemplata precluderebbe all’organo giudicante la possibilità di valutare la rispondenza della revoca stessa all’interesse della prole.
Pertanto, a mente della riferita pronuncia costituzionale, non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è da ritenersi subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole.
Dall’insegnamento del giudice costituzionale, oggi applicabile all’art. 337 sexies c.c. (ex art. 155-quater c.c.), deriva che la detta disposizione normativa, ove interpretata sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per sé stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quali l'istituto è sorto.
Dunque, la domanda di revoca deve essere subordinata ad un severo giudizio di conformità all'interesse del minore convivente con l'assegnatario.
Nel caso sottoposto al suo esame il Tribunale di Palermo ne deduceva che “… la mera circostanza dell’instaurazione di una convivenza more uxorio non può reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare, occorrendo invece che la revoca dell’assegnazione sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore (cfr., in questi termini, la citata Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308)”.
I giudici palermitani, non potendo recepire in automatico, per le superiori ragioni, l’accordo raggiunto dei coniugi sulla revoca dell’assegnazione della casa familiare, disponevano la rimessione della causa sul ruolo allo scopo di consentire la comparizione personale di essi coniugi al fine di verificare la disponibilità di questi ultimi a rimodulare il loro accordo, sul punto considerato, in senso favorevole all’interesse del figlio minore.

 

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di Avv. Pier Luigi Licari

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