Cooperative e forfettari, un importante connubio


Ecco quali sono i vantaggi fiscali derivanti da una interconnessione della forma giuridica della cooperativa e il nuovo regime forfettario
Cooperative e forfettari, un importante connubio

Lo scopo del presente articolo è illustrare in maniera particolarmente sintetica i vantaggi fiscali, perfettamente legittimi, derivanti da una interconnessione della forma giuridica della cooperativa e il nuovo regime forfettario.
 

Vantaggi fiscali della cooperativa

- Tassazione Ires del 24% sul 40% (in pratica il 9,6%) dell'utile fiscale al netto di eventuali costi indeducibili (mi riferisco a una tipica cooperativa di produzione e lavoro che nasce con lo scopo di dare maggiori opportunità di lavoro ai propri soci);
 
- Riduzione del costo del personale grazie alla riduzione contributiva a carico del datore di lavoro (la cooperativa) mediante l'applicazione ad una percentuale di contribuzione mediamente inferiore di 4/5 punti percentuali rispetto all'industria e di 1/2 punti percentuali rispetto all'artigianato.
A detta riduzione si affianca quella derivante dalla possibilità di corrispondere il salario entro il limite del 30% sotto forma di ristorni che, in quanto tali, sono esenti da contribuzione generale (sia quella a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore).

 
Vantaggi fiscali del regime forfettario

- Applicazione della tassazione sostitutiva Irpef del 5% per i primi 5 anni e successivamente del 15%. In pratica, verrà tassato con dette percentuali il reddito imponibile del contribuente in regime forfettario, che non può superare i 65.000 euro, applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente redditività regime forfettario in base al codice Ateco dell’attività esercitata:
•    Alimentari, bevande (10 - 11): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari al 40%;
•    Commercio ingrosso e dettaglio (45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari al 40%;
•    Commercio ambulante di alimenti e bevande (47.81): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari al 40%;
•    Commercio ambulante altri prodotti (47.82 – 47.89): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari al 54%;
•    Costruzioni, immobiliari (41 – 42 – 43 – 68): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari all’86%;
•    Commercio (intermediari) (46.1): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari al 62%;
•    Servizi alloggio e ristorazione (55 - 56): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari al 40%;
•    Attività professionali (64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari al 78%;
•    Altre attività (01 – 02 – 03 – 05 – 06 –07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52– 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99): soglia dei ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditività pari al 67%;

Da tale calcolo vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per i collaboratori familiari. Facendo apposita domanda all’Inps i relativi contributi minimi saranno ridotti del 35%.

In particolare, non possono aderire al regime forfettario nel 2019 e ne sono pertanto esclusi:

- Chi ha una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari o il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che "esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni";

- Non possono avvalersi del regime forfettario 2019 le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro;

- I contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

- I soggetti non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo;

- Coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
 Interconnessione fra cooperativa e regime forfettario

Siccome in base alla normativa relativa alla cooperativa i suoi soci possono avere rapporti lavorativi con la stessa sia come dipendenti che come lavoratori autonomi, ecco che in particolar modo per i soci fondatori (cioè i soci promotori e sviluppatori della cooperativa), è di estremo interesse intrattenere rapporti economici con la cooperativa tramite l'apertura di partita Iva aderente al regime forfettario evitando l'elevata tassazione Irpef subita da un rapporto di lavoro dipendente.

Inoltre, il socio forfettario che detiene una quota di partecipazione nella cooperativa non è soggetto all'elemento ostativo del possesso quote in altre società in quanto la normativa si riferisce espressamente a società di persone e Srl.

A mio avviso anche l'elemento ostativo di eventuale precedente rapporto lavorativo del socio nei confronti della cooperativa inquadrabile come datore di lavoro è superabile, richiamando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.9 del 10/04/2019, attribuendo alla partita Iva forfettaria un codice attività di categoria Ateco diverso da quella a cui fa/fanno riferimento quello/quelli della cooperativa.

In particolare, detta circolare, tramite la diversità della categoria Ateco sdogana la possibilità dei soci di Srl anche con partecipazione di controllo, di poter intrattenere con la propria Srl rapporto di lavoro autonomo forfettario estremamente meno tassato rispetto alla distribuzione di utile che attualmente è tassato tramite una ritenuta d'imposta del 26%.

 

Articolo del:


di Dott. Gianpaolo Palmiero

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