Coppie di fatto


Ambito di applicazione della legge Cirinnà
Coppie di fatto
La legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo aver dedicato la prima parte (art. 1, commi 1-35) a regolamentare l’istituto giuridico dell’unione civile, disciplina di seguito la tutela dei cosiddetti "conviventi di fatto" (art. 1, commi 36 e seguenti).

L’art. 1, comma 36, precisa che le disposizioni della legge si applicano a coppie di persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio od unione civile. Il dettato normativo consente di ricavare alcune prime considerazioni in merito all’ambito di applicazione.
Innanzitutto la disciplina della convivenza si applica in modo automatico alle coppie di fatto legate in modo stabile, senza che sia necessaria la registrazione anagrafica, prevista, come si vedrà in seguito, solo per l’accertamento della convivenza stessa. Inoltre, la disciplina legislativa si applica indifferentemente a coppie eterosessuali od omosessuali, non essendo specificato nulla al riguardo. Non viene, poi, previsto nulla in ordine ad un periodo minimo affinché la convivenza possa essere considerata "stabile", lasciando tale ordine di valutazione al giudice, che dovrà necessariamente analizzare ogni aspetto legato al singolo caso.
Quanto all’opportunità della registrazione anagrafica, il comma 37 precisa che l’iscrizione serve ad accertare la "stabile convivenza": ne consegue che l’iscrizione, pur non essendo necessaria, risulta quanto mai opportuna ed utile a provare l’inizio della convivenza per accedere alle tutele previste dalla legge, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui sopra.
Quali possono essere, dunque, le coppie "escluse" dall’ambito di applicazione della legge?
Senz’altro le coppie non conviventi: si pensi, ad esempio a quelle persone legate da sentimenti e affetti stabili, magari con figli in comune, ma di fatto non conviventi, nel senso che non condividono con continuità la stessa abitazione. Allo stesso modo, l’applicabilità del dettato normativo viene esclusa anche ad una situazione molto diffusa, ovvero quella delle coppie separate (o delle coppie nelle quali uno dei due partner sia separato), in quanto, in questo caso, il vincolo del matrimonio è ancora presente.

E’ necessario, pertanto, anche per accedere alle tutele previste per le coppie di fatto, definire eventuali, precedenti vincoli matrimoniali con il divorzio.

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di Avv. Nicoletta Fortuna

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