Coronavirus, la sospensione dei termini nell’accertamento con adesione


Nel “Cura Italia” la sospensione è relativa ai soli atti processuali e non anche amministrativi: dubbi sull’applicabilità del cumulo delle sospensioni
Coronavirus, la sospensione dei termini nell’accertamento con adesione

L’art. 83, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 (meglio noto come “Cura Italia”) prevede la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Sono sospesi, per la stessa durata, anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e quelli per la mediazione. Nulla viene detto in merito ai termini dell’accertamento con adesione creando non pochi dubbi.

Sul punto si è espressa la stessa Agenzia delle Entrate che, con la circolare 23 marzo 2020, n. 6, ha giudicato applicabile la sospensione dei termini anche nel caso di accertamento con adesione.

Nonostante la circolare dell’amministrazione finanziaria, però, restano alcune zone d’ombra sull’applicabilità della sospensione dei termini per l’accertamento con adesione che, si spera, siano eliminate dalla Legge di conversione del D.L. “Cura Italia” o con una norma inserita nel prossimo D.L in arrivo a breve.

Ma vediamo innanzitutto cos’è l’accertamento con adesione e quali sono i termini che hanno subito la sospensione.

 

 

 

Cos’è l’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è disciplinato dal D.lgs. 218/1997 ed è un “accordo” tra ufficio fiscale e contribuente con cui si definiscono le imposte dovute da quest’ultimo in maniera bonaria ed evitando una lite giudiziaria. Noto anche come “concordato”, l’accertamento con adesione è una procedura che consente un contraddittorio tra contribuente e amministrazione.

L’accordo può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che in seguito, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

Infatti, se il contribuente riceve un avviso di accertamento, ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso contro l’atto tributario oppure presentare un’istanza per avviare la procedura. In tale lasso di tempo, sono sospese le azioni di riscossione. Se, però, il contribuente presenta un’istanza di accertamento con adesione (che sospende per i successivi 90 giorni gli atti di riscossione) e, successivamente propone ricorso, il concordato termina automaticamente.

 

 

Chi può proporre l’accertamento con adesione?

L’iniziativa può essere avviata sia dal contribuente che dall’ufficio fiscale.

Se la procedura viene attivata dal fisco, il contribuente riceve una comunicazione inviata dell’ufficio in cui sono indicati i periodi di imposta da regolarizzare, le somme contestate (comprensive di interessi e sanzioni) oltre che la data e l’orario dell’appuntamento. Nel caso in cui il contribuente si presenti alla convocazione viene avviato l’accertamento con adesione; se, viceversa, non si presenta, non può essere sanzionato, ma decade la possibilità di aderire in un secondo momento alla procedura. In questo ultimo caso l’ufficio potrà notificare l’avviso di accertamento.

 

 

Chi è ammesso all’accertamento con adesione?

Sono ammessi all’accertamento con adesione e possono presentare istanza di avvio della procedura tutte le tipologie di contribuenti:
•    persone fisiche;
•    società di persone;
•    associazioni professionali;
•    società di capitali;
•    enti;
•    sostituti d’imposta.

 

 

La sospensione dei termini nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Il ragionamento dell’AE, nella circolare 6/E del 23 marzo 2020, parte dagli articoli 67 e 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. “Cura Italia”) con i quali il Governo ha introdotto la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici fiscali e di quelli processuali a causa dell’emergenza da Covid-19.

L’articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»
Tale norma, sottolinea l’agenzia delle Entrate, non sospende le attività degli Uffici, ma disciplina soltanto la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Esemplificando, gli uffici possono procedere con l’emanazione di un avviso di accertamento, ma i termini di impugnazione sono sospesi.

Il successivo art. 83, comma 2, del D.L. “Cura Italia” prevede, nello specifico, che la sospensione dei termini di impugnazione decorre dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e precisa che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
Dunque, riprendendo l’esempio precedente, se l’avviso di accertamento è stato notificato in una data compresa tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, il termine per la sua impugnazione decorre a partire dal 16 aprile 2020, mentre se è stato notificato prima del 9 marzo 2020, il termine per ricorrere è stato sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, per poi aver ricominciato a ricorrere dopo il 16 aprile.

Ragionando a partire dal quadro normativo delineato, l’Agenzia delle Entrate ha previsto espressamente gli effetti delle sospensioni dei termini nel caso di accertamento con adesione e, in particolare, nel caso in cui sia il contribuente a presentare un’istanza, dato che per l’avvio della procedura da parte dell’Ufficio fiscale non vi è alcun termine.

L’AE ha specificato che è applicabile la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del Decreto “Cura Italia” anche nel caso di accertamento con adesione avviata dal contribuente. Dunque, in base alla circolare, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
• sia la sospensione del termine di impugnazione di 60 giorni a partire dal ricevimento dell’avviso di accertamento;
• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente»;
• sia la sospensione prevista dall’art. 83 dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (38 giorni).

Nonostante ciò, restano dei dubbi giurisprudenziali che fanno emergere il contrasto tra l’applicazione del periodo di sospensione previsto dal D.L. “Cura Italia” e l’istituto dell’accertamento con adesione.

 

 

Dubbi sulla sospensione dei termini applicata all’accertamento con adesione

Il rischio di un contrasto tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza non è escluso.

A tal proposito si può rammentare un precedente che ha riguardato la cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) e l'accertamento con adesione.

Secondo l’amministrazione finanziaria tale cumulabilità era possibile (Circ. MEF, n. 235/1997; Ris. MEF, n. 159/1999; Circ. n. 65/E del 2001), mentre la giurisprudenza aveva dato parere negativo poiché sottolineava la differenza tra la natura processuale degli atti soggetti a sospensione feriale e la natura amministrativa della procedura dell’accertamento con adesione (Cass sent. n. 7386 del 15/03/2019; ord. n. 11632 dello 05/06/2015).

La questione fu poi risolta soltanto con una previsione normativa, introducendo l’art. 7 quater, comma 18, del D.L 193/2016 che ha eliminato il contrasto prevedendo la cumulabilità dei termini di sospensione dell’accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.

Lo stesso può ora accadere con la cumulabilità della sospensione dell’accertamento con adesione e la sospensione prevista dal Decreto “Cura Italia”. Infatti, il comma 2 dell’art. 83 riguarda la sospensione, ancora una volta, di atti di natura processuale e non amministrativa.

Per questo motivo, se un contribuente proponesse il ricorso basandosi soltanto sulla possibile cumulabilità delle sospensioni dei termini descritta nella circolare dell’AE, potrebbe rischiare di veder emessa una declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività nel caso fossero, invece, scaduti i termini sterilizzati dalla sospensione del D.L. “Cura Italia”. Stessa conclusione potrebbe, tra l’altro, fare la stessa Agenzia delle Entrate, nonostante la circolare 6/E del 23/4/2020, in un eventuale giudizio invocando la natura differente tra atti processuali e amministrativi.

L’unico accenno ai termini di sospensione di atti di natura amministrativa nel D.L. “Cura Italia” è rinvenibile nel già citato art. 67, ma la sospensione riguarda esclusivamente l’ente impositore, quindi l’AE e non il contribuente.

In conclusione, in assenza di un intervento legislativo che chiarisca ogni ragionevole dubbio, preferibilmente in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, è bene presentare un eventuale ricorso entro il termine dei 60 giorni a partire dalla ricezione dell’avviso di accertamento cumulati con i soli 90 giorni che decorrono dal momento della presentazione dell’istanza (quindi, in tutto 150 giorni), senza tenere in considerazione gli ulteriori 38 giorni di sospensione previsti dall’art. 83 del citato decreto.

 

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di Avv. Maria Rita Narbone

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