Cosa succede se la colf/badante rifiuta di fare il vaccino o esibire il Green Pass?


Colf/badante che rifiuta il vaccino o l'esibizione del Green Pass: il datore di lavoro può risolvere in ogni momento il contratto di lavoro
Cosa succede se la colf/badante rifiuta di fare il vaccino o esibire il Green Pass?

L'attuale emergenza epidemiologica da SARS-CoV2, l'art. 32 Cost. al secondo comma stabilisce il principio per cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Disposizione che ad oggi risulta assente per tutte le categorie professionali, eccetto che per il personale medico sanitario e scolastico in merito al quale vige l’obbligo di vaccinazione (dl 44/2021). 

Pertanto è escluso che si possa obbligare la propria Colf/Badante a sottoporsi a vaccino contro il Covi-19 e dunque alla esibizione sul posto di lavoro del relativo Green Pass.

Il datore di lavoro può recedere dal contratto?

Ad ogni buon conto, è opportuno però ricordare che il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico (colf e badanti) stabilisce, contrariamente a quanto avviene nelle altre tipologie di rapporto di lavoro, che il datore di lavoro può recedere liberamente. Tant’è che il licenziamento di colf e badanti può avvenire “ad nutum” ovvero senza fornire alcuna motivazione e senza giusta causa, ma con l’unico vincolo del preavviso (Art. 2118 c.c.). Inoltre non deve rispettare la forma scritta, infatti la locuzione “ad nutum” significa letteralmente “ad un cenno”.

Dunque, l’unico vincolo per il datore di lavoro che intende licenziare la propria colf/badante per qualsiasi motivo, è quella di rispettare i termini di preavviso. Come negli altri casi la durata del rapporto di lavoro varia in base all’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro.

Quali sono i termini di preavviso?

I termini di preavviso sono quindi:

  • per lavoratori con contratto di lavoro con orario fino a 25 ore settimanali con meno di 5 anni di anzianità il preavviso è pari a 8 giorni, ridotto a 4 in caso di dimissioni;

  • fino a 25 ore settimanali con anzianità superiore a 5 anni, i giorni di preavviso salgono a 15, ridotti a 8 in caso di dimissioni;

  • orario superiore alle 25 ore settimanali e anzianità di almeno 5 anni: giorni di preavviso per licenziamento 15 e 8 per le dimissioni;

  • sopra le 25 ore settimanali e oltre 5 anni di servizio: 30 giorni di preavviso per licenziamento e 15 giorni per le dimissioni.

Se il preavviso non viene rispettato deve essere corrisposta la relativa indennità sostitutiva di preavviso.

In conclusione se il datore di lavoro richiede alla propria colf/badante l’esibizione del Green Pass o rinnovo, al rifiuto può legittimamente procedere al licenziamento senza alcuna motivazione con il solo obbligo di rispettare il preavviso.

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di Avv. Marianna Contaldo

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