Covid-19: congedo per lavoratori dipendenti genitori di figli minori


La circolare INPS del 25 marzo 2021 contiene prime informazioni in materia, cui seguiranno le indicazioni operative contenute in una circolare di prossima pubblicazione
Covid-19: congedo per lavoratori dipendenti genitori di figli minori

Motivi del congedo

L’istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con circolare in data 25 marzo 2021, ha fornito alcune indicazioni in ordine al congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, il quale «ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi».

A chi è destinato

Spetta «ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14» facendosi eccezione ai requisiti della convivenza del limite degli anni quattordici rispetto ai «figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura». Ove, in entrambi i casi, si tratti di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di «saranno gestite dall’INPS».

I genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni hanno il «diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS».

Il congedo è previsto anche per i «genitori lavoratori dipendenti pubblici» i quali tuttavia dovranno presentare domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Requisiti per ottenerlo In caso di figli SENZA disabilità grave

«a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;

d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;

e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo: 1) l’infezione da SARS Covid-19; 2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; 3) la sospensione dell’attività didattica in presenza».

Requisiti per ottenerlo in caso di figli CON disabilità grave (come già detto non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età)

«a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;

d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo: 1) l’infezione da SARS Covid-19; 2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; 3) la sospensione dell’attività didattica in presenza; 4) la chiusura del centro assistenziale diurno»

Quanto dura

Può essere «fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo» attualmente previsto a condizione semplicemente presentando «domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica».

La domanda

In attesa del previsto adeguamento delle procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande è «già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro» regolarizzando successivamente la domanda stessa in modalità telematica all’INPS, quando questo sarà comunicato potendo le domande essere presentate anche con effetto retroattivo.

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di Giuseppe Mazzotta

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