Covid-19, perdite e continuità aziendale


A causa della pandemia molte aziende presentano bilanci fortemente in perdita. La responsabilità per gli amministratori e il requisito della continuità aziendale
Covid-19, perdite e continuità aziendale

Quando ho redatto l’articolo “Tempo di bilanci in perdita...che fare?” era mia intenzione fornire un’indicazione a coloro che avevano intrapreso da poco un’attività e, nel contempo, ammonire gli imprenditori già presenti sul mercato da tempo sulle possibili conseguenze di politiche di bilancio disinibite rispetto all’immissione di liquidità per ripianare le perdite.

Era il 20 di febbraio e del Covid-19 si sapeva poco o nulla.

Poi l’esplosione della pandemia ha completamente sconvolto lo scenario.

Il blocco dell’economia e dei consumi ha impattato in maniera drammatica sulla nostra economia.

La conseguenza di ciò è che oggi la stragrande maggioranza delle aziende operanti sul territorio italiano presenta bilanci fortemente in perdita.

A legislazione vigente possiamo affermare che sono tecnicamente fallite.

Non ci sono responsabilità dirette da parte degli amministratori; la contrazione, anche consistente, dei fatturati ben poco bilanciata dagli aiuti pubblici e la contenuta possibilità di manovrare i costi di struttura, con particolare riferimento al divieto di licenziamento, ci ha portati a questa situazione.

Il legislatore ha allora introdotto in sede di conversione del DL 104/20 la possibilità di non imputare a CE le quote di ammortamento mantenendone comunque la piena deducibilità fiscale.

Nello stesso decreto è stata prevista la possibilità di operare una rivalutazione dei beni aziendali senza dover versare l’imposta sostitutiva.

Così facendo si avrebbe una riserva di patrimonio netto, auspicabilmente più consistente, tale da assorbire maggiormente le perdite emergenti.
Nel breve periodo però, perché poi si avrebbero maggiori quote di ammortamento, peraltro non riconosciute fiscalmente, a gravare sui bilanci.

Ulteriore disposizione introdotta dal legislatore è stata quella di sospendere l’applicabilità degli artt. 2446, 2447 e degli artt. 2482 bis e ter.

L’intendimento è, quindi, di tenere indenni gli amministratori da responsabilità derivanti da perdite superiori ad un terzo del capitale sociale e/o da perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale ed azzerarlo.

L’art. 266 della legge finanziaria, di recente approvazione, ha cristallizzato queste norme disponendo che il termine stabilito dagli artt. 2446 c 2 e 2482 bis c 4, cioè la riduzione delle perdite a meno di un terzo del capitale, è posticipato al 2025.

Gli imprenditori avrebbero così 5 anni di grazia per riportare il capitale sociale non alla sua interezza bensì ad un livello tale che risulti un po' più alto di quanto sarebbe con perdite pari o superiori ad un terzo.

La ratio della norma è certamente quella di garantire un ampio margine di garanzia agli imprenditori senza cha abbiano a subire le conseguenze previste in caso di perdite massicce.

L’intendimento, però, è del tutto insufficiente.

Se una società ha registrato un elevato livello di perdite presenterà anche un forte squilibrio nel rapporto debiti/crediti.

Per poter ripartire è necessario reperire la liquidità necessaria.

Molte imprese stanno quindi prendendo in considerazione l’opzione di ricorrere al fondo di garanzia delle Pmi, le cui linee di credito sono garantite dallo stato.

Ciò di cui non si rendono conto, oppure ne hanno una percezione parziale, è che le banche, indipendentemente dalla garanzia offerta dallo Stato, devono analizzare i bilanci delle società richiedenti e valutare il loro merito di credito.

Sono diverse le società che si sono viste rifiutare il finanziamento poiché i numeri risultavano insostenibili; in particolare quelle società che già nel corso del periodo 2018/2019 hanno avuto difficoltà a pagare i fornitori (numero delle riba respinte), i tributi, i contributi ed i dipendenti.

Anche il legislatore in merito è stato lapidario: le imprese che possono accedere al fondo di sostegno Pmi non devono presentare criticità pregresse.

L’impossibilità ad accedere al fondo di garanzia delle Pmi malauguratamente non si esaurisce con la presenza di criticità pregresse.

Le banche, gli amministratori e i sindaci dovranno misurarsi anche con il requisito della continuità aziendale.

Un istituto di credito che istruisce una pratica di affidamento dei fondi garantiti dallo Stato non si limiterà soltanto alla verifica di insussistenza di criticità pregresse; dovrà analizzare i dati del bilancio sottoposto alla sua attenzione ed assicurarsi che il prestito sia restituito.

Questa condizione è soddisfatta quando si ritiene sussistente il requisito della continuità aziendale.

In base ai principi contabili nazionali il soggetto deputato ad esprimere questo giudizio è l’organo deputato al controllo di legalità, cioè il collegio sindacale oppure il sindaco unico.

Nelle società che hanno superato i limiti richiesti per la nomina saranno loro a scrivere nella relazione di accompagnamento al bilancio se la condizione di continuità aziendale è soddisfatta.

L’istituto di credito allora si limiterà ad effettuare la sua analisi sul merito di credito.

Ciò è comunque fonte di criticità poiché non è chiaro su quali basi l’Organo di controllo, sotto la propria responsabilità possa dare un parere favorevole alla continuità aziendale.

Sicuramente verrà sospesa l’applicazione degli indici di bilancio che impongono la segnalazione all’Ocri, presumibilmente anche gli indici di indebitamento nei confronti dell’erario. Il punto è: per quanto tempo e con quali modalità?

 La situazione si complica ancora di più se la società richiedente il fondo di garanzia non ha i parametri richiesti per la nomina dell’Organo di controllo oppure si è avvalso della proroga che è stata introdotta ad inizio pandemia.

In questo caso specifico la verifica della continuità aziendale viene esaminata dalla banca, dall’amministratore che deve valutare molto attentamente il quadro di riferimento, e dai fornitori dell’impresa.

L’amministratore, infatti, per effetto dell’art. 266 della legge finanziaria è tenuto esente da responsabilità derivanti dalle perdite eccessive, ma non dalle conseguenze emergenti dai fatti di gestione successivi.

E’, ad esempio, sicuro di incassare tutti i crediti iscritti in bilancio?
Pensa che ottenendo i fondi richiesti, banca permettendo in virtù di quanto già esposto, potrà far ripartire la sua attività?
Ritiene ragionevolmente che il mercato, che cambierà sicuramente dopo il Covid, riuscirà a rispondere e permetterà di coprire le perdite?

I fornitori, dal canto loro, è molto probabile che richiedano copie dei bilanci ai loro clienti per valutare se concedere o meno dilazioni di pagamento; quindi, seppur in chiave diversa ed a tutela della loro attività, saranno chiamati ad esprimersi sulla continuità aziendale.   

 

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di Dott. Enrico Gigliucci

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