COVID-19: spostamenti con figli minori


Con la circolare n. 15350/117 del 31.3.2020, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sugli spostamenti con figli minori
COVID-19: spostamenti con figli minori

 

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 31.3.2020, recante come oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione agli spostamenti.

Nella circolare si legge: “occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio. In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria”.

Il perseguimento di tali finalità implica la valutazione delle singole esigenze concrete.

Quindi, quando in spazi all’aperto nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia), vi sono più persone contemporaneamente, ospiti delle strutture stesse, non può considerarsi violato il divieto di assembramento. Va sempre, comunque, rispettata la distanza interpersonale di un metro.

Inoltre, nella stessa ottica, cioè la valutazione delle singole esigenze concrete, “per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute”.

La circolare prosegue poi puntualizzando che resta non consentito:

- svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

- accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

mentre è consentito camminare in prossimità della propria abitazione.

Infine, sono consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione determinati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di chi li assiste, considerato che si tratta di spostamenti per motivi di necessità o di salute.

In ogni caso, vige il divieto generale di assembramento e l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

La circolare è consultabile cliccando qui.
 

 

 

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di avv. Maria Grazia Passerini

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