Credito per ricerca e sviluppo e iper ammortamento


Distinzione degli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto a quelli volti ad ammodernare l'industria in chiave 4.0
Credito per ricerca e sviluppo e iper ammortamento
L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione 22 giugno 2018, n. 46/E, ha fornito chiarimenti al fine di distinguere gli investimenti che possono beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo da quelli che invece possono beneficiare dell’"iper ammortamento" o, in alternativa, del "super ammortamento".
Al riguardo, si ricorda che tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020", è riconosciuto un credito di imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (cfr. circolari A.d.E. n. 5/E del 16 marzo 2016 e n. 13/E del 27 aprile 2017).
Per realizzare l’ammodernamento del "parco beni strumentali", il legislatore ha invece introdotto, a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni, dapprima l’agevolazione c.d. "super ammortamento", volta a incentivare l’acquisto di "beni strumentali nuovi" e, poi, esclusivamente per le imprese, l’ulteriore agevolazione del c.d. "iper ammortamento", estesa a tutto il 2018, volta a incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi aventi la caratteristica peculiare di essere finalizzati alla trasformazione dell’industria in chiave 4.0. (cfr. circolari A.d.E. n. 23/E del 26 maggio 2016 e n. 4/E del 30 marzo 2017).
Al fine di distinguere gli investimenti che, al ricorrere delle relative condizioni, beneficiano del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, piuttosto che dell’"iper ammortamento" o, più semplicemente del "super ammortamento", il legislatore ha fatto riferimento alle definizioni di "ricerca fondamentale", "ricerca applicata" e "sviluppo sperimentale" contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. Requisiti caratteristici delgli investimenti in ricerca e sviluppo sono, tra gli altri, quello della novità e quello del rischio finanziario nonché d’insuccesso tecnico.
Con la risoluzione n. 46/2018, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le definizioni delle diverse attività di ricerca e sviluppo sono, a loro volta, sostanzialmente mutuate da quelle contenute nel c.d. "Manuale di Frascati", concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development", che dunque è la principale fonte interpretativa al fine di individuare gli investimenti ammessi a beneficiare del credito per ricerca e sviluppo.
Pertanto, continua la citata risoluzione, non costituiscano investimenti in ricerca e sviluppo quelli volti a finanziare attività concernenti: lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; l'aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti; la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; la "customizzazione" di prodotti per un particolare uso.
L’utilizzo di una serie di tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma "Industria 4.0" non può dunque beneficiare del credito di imposta per ricerca e sviluppo, potendo invece, al ricorrere delle relative condizioni, beneficiare dell’"iper ammortamento", che comporta una maggiorazione del 150% del costo dell’investimento ai fini della determinazione della quota annua di ammortamento.

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di Avv. Giulio Chiarizia

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