Crisi da sovraindebitamento


Il Regolamento per l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
Crisi da sovraindebitamento
Il D.M. 24 settembre 2014 n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21/2015, ha introdotto il regolamento relativo ai requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, procedimento regolato dalla legge 3/2012, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" [così come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012 n. 221] la quale, all'art. 15, che, al comma 3, prevede che "I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura".

Come è noto, la legge 3/2012, disciplina la procedura mediante la quale viene gestita la condizione di crisi da sovraindebitamento dei soggetti debitori per i quali è esclusa la procedura fallimentare: al Capo II, dettato in materia di "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio", nella Sezione I, in ambito di "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", al paragrafo sulle "Disposizioni generali", l'art. 6 della legge 3/2012, prevede, in tema di "Finalità e definizioni", al comma 1, che, "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8"; al comma 2, che "Ai fini del presente capo, si intende: a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"

La legge n. 3/2012, da una parte, offre una risposta pragmatica alla congiunturale crisi economica ed alle situazioni da sovraindebitamento notevolmente incrementate nel quadro di essa, dall'altra, evidenzia il legame profondo che, pur nella complementarietà di interesse, lega tra loro il debitore e il creditore, diversi, nel rapporto obbligatorio, ma per ruolo e non per gerarchia, essendo il rientro del credito condizione essenziale di vita e benessere del creditore, oltre che di liberazione e crescita e acquisizione per il debitore.

In estrema sintesi il consumatore ha la possibilità, in base alla legge 3 del 2012, di accedere a) all'accordo con i creditori (Articoli 12 - bis e 12 - ter) avanzando una proposta che viene sottoscritta dai creditori i quali rappresentino almeno il 60% dei crediti vantati nei suoi confronti; b) al Piano del consumatore (Artt. 13 - 14 e 14 - bis) per il quale non è previsto l'accordo dei creditori, dovendo comunque assicurarsi ai creditori un soddisfacimento del credito maggiore rispetto a quella che, nello specifico caso di specie, si realizzerebbe mediante la liquidazione di tutti i beni del consumatore; c) alla Liquidazione del patrimonio (Articoli da 14 - ter a 14 - terdecies) che costituisce una procedura alternativa al piano del consumatore, e che permette al debitore, onde ottenere l'esdebitazione, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni, laddove non dia possibile azionare il piano del consumatore, che permette un sia pur limitato margine di scelta su quali beni cedere.

Attraverso queste possiblità si realizza un "Accordo di composizione della crisi" secondo le norme di cui agli articoli 10 - 11 - 12 della legge 3/2012.

Tutto questo richiedeva un regolamento che fissasse i seguenti punti:
Art. 1: E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione delle crisi, con la previsione delle regole relative ai requisiti e alle modalità di iscrizione al registro, alla formazione dell’elenco degli iscritti e alla sua periodica revisione, nonché ai casi e ai motivi di sospensione e di cancellazione, oltre ai criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi per l'opera svolta dagli organismi con l'espressa indicazione che il compenso è posto a carico di coloro che i quali ricorrono alla procedura.
Art. 3: Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali già esistenti pressi il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, il quale può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell’ispettorato generale del Ministero.
Art. 4: per gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai l'iscrizione avviene di diritto, su semplice domanda, anche quando essi siano associati tra loro.
È, inoltre, prevista l’iscrizione nel registro, a domanda, degli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche, nonché degli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e del segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a) della l. n. 328/2000.
Il responsabile verifica il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione degli organismi.
Art. 11: Tutti coloro i quali prestino la propria opera o il proprio servizio nell’organismo sono tenuti a mantenere la riservatezza su tutto quanto essi abbiano appreso in ragione dell’opera o del servizio oltre che al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l’organismo di appartenenza. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
Art. 12 - Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
Art. 13 - Monitoraggio e certificazione di qualità: Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti e con l'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica.
Art. 15 - Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione. Sono ammessi acconti sul compenso finale.
Le norme ricordate permettono di apprezzare la struttura e le potenzialità operative di un regolamento di attuazione che identifica i soggetti che materialmente dovranno dare vita alla procedura prevista dalla legge n. 3 del 2012, attraverso l'individuazione di un soggetto predeterminato che non può delegare ad altri la sua attività e sull'operato del quale viene effettuata una verifica di qualità che permetterà agli utenti di scegliere nel modo più confacente al proprio interesse.
Se la condizione di sovraindebitamento è la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, non esiste una seconda chance, per il debitore, di restare un soggetto attivo nel mercato, per il creditore, di contenere la perdita, derivante dall'inadempimento, entro i limiti di un costo, imprevisto e ineluttabile, ma pur sempre un costo, nell'ambito di un'operazione comunque produttiva.

Articolo del:


di Avv. Giuseppe Mazzotta

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