Crisi da sovraindebitamento o Legge salva suicidi
Crisi economica e finanziaria e la cancellazione debiti pregressi
La Legge n° 3 del 27 Gennaio 2012 o più comunemente nota come "legge salva suicidi" o "legge cancella debito", stabilisce norme in materia di soluzione delle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, cioè i privati consumatori (vale a dire, soggetti che non svolgono, ne hanno mai svolto, attività professionale o imprenditoriale; oppure soggetti che svolgono tali attività, ma che hanno assunto debiti soltanto per scopi estranei a essa) e gli enti e le imprese che sono esclusi dalle previsioni della Legge Fallimentare (enti che non svolgono attività commerciale e soggetti sotto soglia).
La Legge prevede due procedure che consentono di non liquidare l’intero patrimonio del debitore:
Il piano del consumatore. E' presentato dai privati consumatori e consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti. E' ammessa anche la cessione di una parte del patrimonio.
L’accordo del debitore. E' presentato da enti e imprese non fallibili. Si differenzia dal piano del consumatore, perchè prevede che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto.
Oltre alle procedure di cui sopra, la Legge 3/2012 prevede la liquidazione del patrimonio del debitore. Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.
Non possono essere ammessi alla menzionata Legge soggetti sottoposti a procedure concorsuali, soggetti che hanno già utilizzato la Legge 3/2012 negli ultimi 5 anni, soggetti che erano stati ammessi ai benefici della Legge 3/2012, ma che, per fatti a loro imputabili, si sono visti revocare il provvedimento e per finire, soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale e economica.
Legge 3/2012, prevede la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), che sono promossi da Enti pubblici, Camere di Commercio o Ordini Professionali e hanno le competenze professionali necessarie ad accompagnare il debitore nella redazione della proposta di composizione della sua situazione di sovraindebitamento e nell’esecuzione della stessa.
Il soggetto sovraindebitato che abbia intenzione di presentare la domanda di ammissione alle procedure di cui alla Legge 3/2012, dovrà fare riferimento alla sua residenza o alla sua sede principale.
Egli dovrà presentare la propria domanda ad uno degli O.C.C. a sua scelta, altrimenti, dovrà presentare al Tribunale competente (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione) una domanda per la nomina di un professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.
Con la presentazione della domanda, all’uno o all’altro ente, ha inizio la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La Legge prevede due procedure che consentono di non liquidare l’intero patrimonio del debitore:
Il piano del consumatore. E' presentato dai privati consumatori e consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti. E' ammessa anche la cessione di una parte del patrimonio.
L’accordo del debitore. E' presentato da enti e imprese non fallibili. Si differenzia dal piano del consumatore, perchè prevede che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto.
Oltre alle procedure di cui sopra, la Legge 3/2012 prevede la liquidazione del patrimonio del debitore. Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.
Non possono essere ammessi alla menzionata Legge soggetti sottoposti a procedure concorsuali, soggetti che hanno già utilizzato la Legge 3/2012 negli ultimi 5 anni, soggetti che erano stati ammessi ai benefici della Legge 3/2012, ma che, per fatti a loro imputabili, si sono visti revocare il provvedimento e per finire, soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale e economica.
Legge 3/2012, prevede la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), che sono promossi da Enti pubblici, Camere di Commercio o Ordini Professionali e hanno le competenze professionali necessarie ad accompagnare il debitore nella redazione della proposta di composizione della sua situazione di sovraindebitamento e nell’esecuzione della stessa.
Il soggetto sovraindebitato che abbia intenzione di presentare la domanda di ammissione alle procedure di cui alla Legge 3/2012, dovrà fare riferimento alla sua residenza o alla sua sede principale.
Egli dovrà presentare la propria domanda ad uno degli O.C.C. a sua scelta, altrimenti, dovrà presentare al Tribunale competente (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione) una domanda per la nomina di un professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.
Con la presentazione della domanda, all’uno o all’altro ente, ha inizio la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
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