Cumulabili cali naturali e cali tecnici


E’ quanto hanno disposto i Giudici di Legittimità con Ordinanza N°19150 del 28/09/2016 depositata il 28/09/2016. Spetta la concessione dell'abbuono
Cumulabili cali naturali e cali tecnici
La pronuncia depositata dai Giudici di Legittimità, ad avviso di chi scrive, è degna di nota per un duplice motivo:
- in primo luogo, come già segnalato in premessa, per avere ritenuto gli Ermellini ammissibile la "cumulabilità" dei cali naturali con i cali tecnici così come prevista dalla normativa di riferimento più volte citata dalla società ricorrente nei giudizi di merito facendo salvo l’onere della prova in capo al soggetto richiedente il beneficio in questione;
- in secondo luogo, proprio con riferimento all’onere probatorio da ultimo richiamato,la possibilità per l’appellante di depositare nuovi documenti eventualmente omessi nel giudizio di primo grado idonei a supportare la fondatezza della domanda posta in sede di gravame.
La questione di merito - Il D.M. n°55/2000, art1 comma 4:
La circostanza secondo cui la contabilizzazione dei ridetti cali è stata effettuata dalla società ricorrente in osservanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale Dipartimento delle Dogane n°299 del 16/11/1995 - Titolo I - Cap.I annotando la società alla fine di ogni giornata lavorativa le eventuali differenze tra la giacenza contabile da registro e quella effettiva riconducibile al GPL presente all’interno dei serbatoi di stoccaggio che si trovavano nei magazzini aziendali. Tale differenza è riconducibile a quella che per definizione viene chiamato "calo tecnico" più volte richiamato in sede di premessa configurabile in funzione dei quantitativi di GPL imbottigliato.
In particolare, ai sensi ai sensi del D.M. n°55/2000, art.1 comma 3 viene definito calo tecnico: "quello rinveniente dalla perdita di peso o di volume dipendenti da manipolazione a cui le merci vengono sottoposta e durante la permanenza in depositi o in altri luoghi; ovvero, in dipendenza del loro trasporto". Sono, invece, cali naturali ex art.1 comma 2 del ridetto DM n°55/2000: "quelli rinvenienti dalla perdita di peso o di volume di merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all’introduzione o all’estrazione delle merci".
Ben nella casistica in esame la parte ricorrente ha eccepito l’errore metodologico e di valutazione in cui sono incorsi i Militari della G.d.F. in sede di verifica i quali inspiegabilmente hanno tenuto in considerazione solo il calo naturale di giacenza del GPL e, non anche il calo tecnico rinveniente per definizione da ogni attività di stoccaggio e/o manipolazione nonché imbottigliamento del GPL.
In particolare, la Tabella A posta in calce al DM n°55/2000 più volte richiamato relativamente ai cali naturali prevede espressamente un calo fisiologico pari alla misura fissa del 3% in peso commisurato all’anno di giacenza. La successiva Tabella B riferita ai cali tecnici prevede un calo pari al 2% in peso per imbottigliamento per operazioni semplici di imbottigliamento del GPL. Lo stesso D.M. più volte richiamato, dispone espressamente all’art.1 comma 4 la "cumulabilità" dei Cali naturali con i cali tecnici, allorquando, si verificano entrambe le condizioni previste ex lege.
A detta della società ricorrente, le conclusioni a cui sarebbero arrivati i Militari della G.d.F. in sede di verifica e successivamente la stessa A.F. sono da considerare inattendibili avendo l’Ufficio applicato al caso di specie unicamente il calo naturale definito anche calo legale del 3% omettendo l’applicazione del calo tecnico (pari al 2%) pur ricorrendone le condizioni di cui parte appellante ha dato prova previa esibizione di idonea documentazione; ossia, attraverso l’esibizione in sede di gravame dei D.A.S. (documenti di accompagnamento semplificati) attraverso cui la SRL ricorrente ha attestato l’avvenuto imbottigliamento del GPL nell’intervallo di tempo considerato (01/01/2017 - 11/01/2007) che giustificherebbe l’applicazione anche del calo tecnico (2%) unitamente al calo naturale (3%).
- L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°19150 del 28/09/2016:
La pronuncia in commento rileva a parere di chi scrive poichè nella casistica in esame i Giudici di Legittimità hanno ritenuto fondate entrambe le doglianze eccepite dalla SRL ricorrente.
In particolare, l’eccepita violazione dell’art.1 comma 4 del D.M. 13/01/2000, n°55; ossia, la configurabilità di un error in judicando ai sensi dell’art.360, comma1, n°3 c.p.c per avere la CTR escluso la cumulabilità tra cali naturali e cali tecnici del GPL espressamente ammessa dalla normativa di riferimento (art.1 comm4 del D.M. n°55/2000 e, configurabile nel caso de quo, avendo validamente provato per tabluas il ricorrente, sia pure in sede di gravame, la sussistenza delle condizioni che legittimano anche l’applicazione del calo tecnico(2%) attraverso l’emissione dei DAS attestanti l’imbottigliamento del GPL.
Al primo motivo, si aggiunge l’eccepita violazione delle norme di legge di cui agli art.115 e 116 c.p.c. Sul vizio di motivazione della sentenza di appello per avere la C.T.R. omesso l’esame di documenti decisivi ai fini della controversia. Errores in judicando, ai sensi dell’art.360, commi 1, n°3 e n°5 c.p.c.
In particolare, il disconoscimento del calo tecnico da parte del giudice di appello non si è fondato nel caso di specie su un errore in diritto bensì sulla totale pretermissione delle produzioni documentali effettuate dal contribuente finalizzato a dimostrare il fatto controverso e decisivo; ossia, l’imbottigliamento del GPL nell’intervallo di tempo considerato (01/01/2007 - 11/01/2007).
In altre parole, il giudice di appello ha negato la cumulabilità tra calo naturale e calo tecnico del GPL non già in astratto bensì in concreto ritenendo il giudicante che la SRL non avesse mai indicato in atti le particolari condizioni necessarie per poter beneficiare delle relative tolleranze riferite al cumulo dei cali naturali e tecnici.
Quando si parla di fatto controverso e decisivo riferito alla parte motiva della sentenza, si deve intendere non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio; quindi: "un fatto principale ex art.2697 c.c. cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo od anche un fatto secondario cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale purchè controverso e decisivo" ( Cass.n°20931/13; cfr Cass.nn.16655/11 e 2805/11).
Tanto rilevato, i Giudici della Corte di Cassazione rapportandosi alla casistica in esame hanno precisato che "il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento".
Nel caso di specie, a parere degli Ermellini, la SRL ricorrente ha puntualmente indicato le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. sez.V, n°25756/14; Cass. Sez IV n°4980/14; Cass. Sez I, n°5377/11).

Avv. Giuseppe Durante
Docente a contratto in Diritto Tributario presso la LUM "Jeann Monnet" -
Esperto di Fiscalità Locale e Processo Tributario - Pubblicista

Articolo del:


di avv Giuseppe Durante

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse