Da quando va mantenuto il figlio nato fuori dal matrimonio?


Il genitore non affidatario deve mantenere il figlio naturale già dal momento della fine della coabitazione ovvero dal momento della domanda di mantenimento
Da quando va mantenuto il figlio nato fuori dal matrimonio?

La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza.

IL CASO – La signora C.B.E., al termine di una relazione con il signor C.U., proponeva un ricorso davanti al Tribunale per i minorenni chiedendo che quest’ultimo versasse per il figlio nato dal rapporto un assegno di mantenimento pari ad € 2.000.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, determinando il contributo paterno in € 520,71.

La signora C.B.E., allora, reclamava la decisione e la Corte d’Appello riformava l’ordinanza, portando il versamento ad € 1.800.

Al sig. C.U. veniva allora notificato un atto di precetto per le somme arretrate indicante, quale valore capitale, quello risultante dalla data di proposizione della domanda giudiziale (gennaio 2014).

Il padre avanzava opposizione all’esecuzione eccependo che la domanda per gli arretrati potesse decorrere solo dal momento della pronuncia della Corte d’Appello (11 giugno 2015) o, al massimo, dalla data della decisione del Tribunale per i minorenni (14 luglio 2014).

Il Tribunale rigettava l’opposizione all’esecuzione, mentre la Corte d’appello accoglieva la domanda del sig. C.U., ordinando la restituzione da parte della madre della quota parte indebitamente ricevuta.

La signora C.B.E. proponeva allora ricorso per Cassazione affidato a due motivi, dei quali il primo era la violazione del principio secondo cui "il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che ha ragione", mentre il secondo era costituito dalla violazione di un giudicato esterno perché la questione del mantenimento era già stata decisa nel procedimento di reclamo.

LA DECISIONE – La Suprema corte, accogliendo i motivi di ricorso esaminati congiuntamente, ha stabilito che l’obbligazione del mantenimento, collegandosi allo status di genitore, sorge al momento della nascita del figlio e quindi, qualora i genitori decidessero di interrompere la convivenza, il genitore non affidatario o non collocatario dovrà versare la sua quota da quell’evento.

Infatti, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.

Nel caso che viene sottoposto alla Corte, però, la cessazione della coabitazione era precedente alla domanda giudiziale e di conseguenza il limite alla retroattività della decisione è costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra i genitori, debitori solidali, e che comunque non incidono sul superiore interesse del minore.

In conclusione, afferma la Suprema Corte, “la decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o non collocatario non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell’an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto”, a meno che la Corte d’Appello chiamata a decidere sul reclamo non decida la decorrenza da un momento diverso.

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di Avv. Luana Momesso

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