Danni da caduta su grata di areazione condominiale


Danni da caduta su una grata di areazione inserita in un marciapiede a copertura di un cavedio condominiale. Comune e condominio sono corresponsabili
Danni da caduta su grata di areazione condominiale
Se un pedone cade sulla grata di areazione sul marciapiede, utilizzata dal Condominio per arieggiare e coprire un cavedio condominiale, saranno corresponsabili sia il Comune, sia il Condominio.
Lo stabilisce la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2328 del 31/01/2018.
Secondo il Condominio essendo la grata posta sul marciapiede e dunque su suolo pubblico, il controllo e il conseguente dovere di adottare dei sistemi per rimuovere i rischi spettavano al Comune.
Il Comune, di parere opposto, affermava che la copertura serviva a coprire un cavedio di proprietà esclusiva del Condominio, circostanza che avrebbe imposto a quest’ultimo un obbligo di controllo.
Normalmente il principio cardine è presente nell’art. 2051 del codice civile. Chiunque sia il proprietario di una cosa o né sia il custode è responsabile per il danno causato dalla cosa, salvo che dimostri che il danno sia avvenuto per caso fortuito. Per ottenere il risarcimento del danno, la giurisprudenza richiede una prova davvero difficile, non è sufficiente il fatto di essersi fatto male ed il fatto della caduta, ma è necessario anche un nesso di causalità.
I giudici della terza sezione civile precisavano che si può parlare di proprietà esclusiva del Condominio solo per quanto riguarda il cavedio a copertura del quale era posta la grata ma, nel caso di specie, la grata era parte integrante del marciapiede, pertanto trattasi di un bene che appartiene al Comune come pertinenza di una strada pubblica.
Per la Suprema Corte questo basta ad affermare una responsabilità concorrente. Il Comune ha infatti conservato la proprietà della grata, come parte integrante del suolo pubblico. Ma la funzione svolta dalla copertura era quella di assicurare aria e luce al cavedio condominiale ed era dunque di utilità comune. La controprova che il Condominio abbia effettivamente utilizzato la grata sta nel fatto che quest’ultimo ha regolarmente versato la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, un tributo che presuppone l’utilizzazione.
Tuttavia, per i giudici quanto chiarito non vale ad affermare che l’utilizzatore della cosa sia anche il custode.
Per la Cassazione, il Condominio ritiene erronea la sua qualificazione di custode mancando in capo a sé tanto il potere "di modificare la situazione di pericolo creatasi (in questo caso sostituire la grata senza l'autorizzazione del Comune)", quanto quello di "escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno", poteri, entrambi, ritenuti componenti necessarie della relazione con la res suscettibile di assumere rilevanza ex art. 2051 del codice civile.
Questo ricorre nel caso di specie. Anche se il Comune ha conservato la proprietà della grata, in quanto parte integrante del marciapiede, la destinazione della stessa ad assicurare aria e luce al cavedio condominiale implica per il Condominio l'effettiva utilizzazione di tale res.

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di Avv. Paolo Torosantucci

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