Danno da perdita di foto del matrimonio


Servizio fotografico perso e ristoro del danno
Danno da perdita di foto del matrimonio
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, è stata investita di una questione che trae fondamento dalla perdita del servizio fotografico realizzato in occasione di un matrimonio.
In particolare ha esaminato il caso della richiesta di risarcimento del danno proposta da una sposa nei confronti del fotografo, colpevole di aver perso le fotografie dell’evento.
Nella sentenza n. 13370/2018 la Corte nega la lesione, invocata dalla sposa, del diritto "alla memoria" o "al ricordo" come componente del diritto all’identità personale di cui all’art. 2 della Costituzione.
Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 26972/2008) l’articolo 2059 del c.c. ("Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.") "non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali... L’unica differenza fra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è solo nei casi previsti dalla legge.".
Pertanto il danno non patrimoniale è risarcibile allorchè il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, allorchè si sia in presenza di una delle fattispecie in cui sia espressamente consentito il ristoro del danno non patrimoniale anche in assenza di un ipotesi di reato, allorchè il fatto illecito abbia violato in grave misura diritto inviolabili della persona, tutelati dalla Costituzione.
Dunque occorre che l’interesse leso abbia una rilevanza costituzionale, che la lesione di detto sia grave e che il danno non consista in semplici disagi o fastidi.
Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, quest’ultima ha ritenuto di non dover riconoscere come sussistente la grave lesione di un interesse di rango costituzionale, tale non essendo il diritto alla memoria di un evento della propria vita quale le nozze.
Pur riconoscendo che detto evento sia sicuramente rilevante per gli sposi e che la perdita delle fotografie possa certamente creare turbamenti d’animo, la Corte Suprema sottolinea che il danno lamentato non è di gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale.
"Il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l’esercizio di tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria memoria). Si tratta quindi di un diritto immaginario, non idoneo, in base alla regola enunciata dalle Sezioni Unite, ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale.".

Articolo del:


di Avv. Gianna Manferto

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse