Danno da vacanza rovinata


Inadempimento dell`organizzatore e risarcimento dei danni
Danno da vacanza rovinata
Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs n. 62/2018, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6/6/2018.
Dà attuazione alla Direttiva Europea 2015/2302, disciplinante i pacchetti turistici e i servizi turistici ad essi collegati, venduti ai viaggiatori da professionisti.
Il citato decreto non si applica invece ai pacchetti o servizi con durata inferiore a 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento, né a quelli acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale.
Il provvedimento pone l’accento sul "difetto di conformità", intendendo con tale espressione un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
Sottolinea che le informazioni fornite al viaggiatore formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico.
Qualora il viaggiatore rilevi un difetto di conformità di non scarsa rilevanza e l’organizzatore non vi abbia posto rimedio entro il "ragionevole" periodo stabilito dal viaggiatore, quest’ultimo può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico.
L’art. 43 disciplina il diritto del viaggiatore ad un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo colpito da difetto di conformità.
Ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno subito in conseguenza del difetto.
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, decorrenti dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona ha invece un più lungo termine di prescrizione: tre anni dal rientro.
In capo all’organizzatore è posto l’obbligo di prestare adeguata assistenza al viaggiatore in difficoltà.
Qualora l’inadempimento delle prestazioni che formano il pacchetto non sia di scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., il viaggiatore potrà richiedere - oltre e indipendentemente dalla risoluzione contrattuale - un risarcimento del danno.
Questo sarà correlato "al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta".
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni.
I viaggiatori, così recita l’art. 51 sexies comma 2, non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni disciplinate nel capo.
Sono previste sanzioni amministrative, a carico del professionista, dell’organizzatore o del venditore che violi le disposizioni contenute nel provvedimento.

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di Avv. Gianna Manferto

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