Danno tanatologico, nessun risarcimento se il decesso è "rapido"


Nessun risarcimento del danno non patrimoniale agli eredi se la vittima muore in un lasso di tempo dopo il sinistro non suscettibile di accertamento medico legale
Danno tanatologico, nessun risarcimento se il decesso è "rapido"

Il risarcimento del danno non patrimoniale e la controversa figura del danno tanatologico

Nessun risarcimento del danno non patrimoniale spetta agli eredi se la vittima muore in un lasso di tempo dopo il sinistro non suscettibile di accertamento medico legale.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile - Sotto Sezione 3, nell’ordinanza  del 13 dicembre 2018, n. 3237.

Più nello specifico, nel caso in esame, la Corte ha sostenuto che la circostanza che la vittima di lesioni sia stata sottoposta ad un intervento chirurgico nel lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e l'exitus, "esclude che la vittima abbia potuto coscientemente percepire il proprio stato acquisendo consapevolezza dell'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni patite" (così Sez. 3, Sentenza n. 909 del 17.1.2018, in motivazione).

In ragione di ciò, correttamente il giudice di merito ha negato, che la vittima potesse avere avuto, nelle due ore di sopravvivenza, la consapevolezza della propria sorte e, quindi, di aver provato la formido mortis.

Nella vicenda in esame, i ricorrenti avevano perduto, in conseguenza d'un fatto illecito, rispettivamente una figlia ed una sorella; dopo avere ottenuto il risarcimento, avevano proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il ristoro ricevuto non sarebbe stato adeguato.

La difesa degli istanti muove dall'assunto che esistano a priori categorie di danni quali "danno biologico terminale", "danno esistenziale", "danno tanatologico".

La norma cui fare riferimento è l’art. 2043 c.c., norma più importante del c.c.  nonché una delle tre clausole generali insieme agli artt. 1175 e 2040-2041 c.c.

Queste tre disposizioni fanno riferimento a tre istituti: il risarcimento del danno ingiusto, l’obbligo di buona fede e il divieto di arricchimento senza causa e non si applicano nei casi previsti dalla legge, cioè quando vi sia una specifica prescrizione normativa, ma in tutte quelle ipotesi normativamente non determinabili in cui si verifichi un danno ingiusto, un comportamento scorretto o un arricchimento non giustificato.

 

Il danno deve essere subito dal danneggiato

La norma ex art. 2043 c.c. recita così: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Significativo è già il dato letterale, in particolare la reiterazione della locuzione “danno” che compare due volte.

Questa reiterazione è sintomatica del bisogno che ai fini dell’integrazione dell’illecito ci siano due danni.

Nell’illecito civile, stante la funzione riparatoria, non basta cioè il danno evento, la lesione del bene o dell’interesse tutelato dall’ordinamento giuridico, ma c’è bisogno che a questa lesione faccia seguito una conseguenza dannosa di carattere patrimoniale, o nei casi previsti dalla legge, anche di carattere non patrimoniale.

Per questa ragione, non bastando il danno evento, ma anche essendo necessario il danno conseguenza, che è logicamente e cronologicamente successivo, affinché ci sia danno risarcibile è necessario ci sia uno iato temporale tra l’evento di danno e la conseguenza dannosa: è necessario, cioè, che il danneggiato sopravviva all’evento danno in modo da patire le conseguenze economiche e non.

Si dice da alcuni giuristi tedeschi che il danno deve essere vissuto dal danneggiato.

Per questa ragione la morte in sé non è mai un danno, ma è un evento. Perché se la morte interviene immediatamente non c’è lo spazio di sopravvivenza che giustifichi la maturazione di una conseguenza dannosa.

La persona ferita, che sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Tale danno può teoricamente manifestarsi in due modi: il primo è il danno derivante dalla lesione della salute; il secondo è il turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.

Ciò che differenzia detti pregiudizi non patrimoniali, non è la natura giuridica, ma la consistenza reale; in particolare il danno da lesione della salute ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. 

Il secondo, invece, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e, inoltre, si verifica quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.

Pertanto, la vittima di lesioni potrà acquistare il diritto al risarcimento del danno alla salute, in quanto abbia sofferto un danno alla salute medico legalmente apprezzabile, dal momento che per definizione normativa, il danno biologico è solo quello "suscettibile di accertamento medico legale".

In effetti, il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica, ma implica che tale lesione abbia compromesso il completo esercizio delle attività realizzatrici dell'individuo nel suo ambiente di vita.

Pertanto, in mancanza di una apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa l'integrità fisica del soggetto offeso, non è possibile configurare un danno biologico risarcibile, in assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere valutata in termini economici.

Per tali motivi, nel caso di morte causata da lesioni personali, sopravvenuta a distanza di tempo dal verificarsi di queste, un danno biologico permanente non è concepibile, mentre per l’esistenza del danno biologico temporaneo, sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un lasso temporale apprezzabile consente quell' "accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.

Detto "lasso apprezzabile di tempo" dovrà essere superiore alle 24 ore, atteso che il “giorno” costituisce l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea, sebbene, in astratto non potrebbe escludersi a priori l'apprezzabilità del danno anche per periodi di tempo inferiori. In ogni caso, stabilire se la vittima abbia patito un danno biologico "suscettibile di accertamento medico legale" è una valutazione spettante al giudice di merito, non essendo sindacabile in sede di legittimità.

 

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di Avv. Laura Mezzena

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