Debiti per tasse: Ipoteca di Equitalia


Ipoteca di Equitalia e tre casi frequenti
Debiti per tasse: Ipoteca di Equitalia
DEBITI per TASSE: IPOTECA DI EQUITALIA

L’IPOTECA è definita dal Codice Civile, quale diritto del creditore di far espropriare i beni immobili del debitore, sui quali ha iscritto ipoteca.
L’ipoteca è dunque, in parole più semplici, un diritto di garanzia di un credito.

EQUITALIA può iscrivere ipoteca per debiti di tasse, sui beni del debitore, ai sensi dell’art 77 del D.P.R. 602\1973.

Procediamo con una serie di esempi per quanto riguarda i DEBITI PER TASSE:

Il sig. Rossi è debitore della somma di euro 25.000 complessivi, per tasse e contributi verso l’Agenzia Entrate e l’Inps.
Il sig. Rossi non paga nei tempi previsti, ed interviene allora Equitalia per riscuotere il credito in modo coattivo cioè FORZATO.
Viene effettuata una ricerca ed emerge che il sig. Rossi non ha conti correnti su cui prelevare la somma mediante pignoramento.
Pertanto viene eseguita una ricerca immobiliare, e il sig. Rossi risulta proprietario di un immobile adibito ad abitazione.

Prospettiamo tre casistiche che si presentano molto facilmente, TENENDO PRESENTE CHE IL DEBITO DEL SIG. Rossi, SUPERA LA SOMMA DI EURO 20.000, LIMITE al di SOPRA DEL QUALE, EQUITALIA PUO’ ISCRIVERE L’IPOTECA.

CASO N 1
Il sig. Rossi possiede una bella abitazione al mare, di cui è unico proprietario; EQUITALIA a garanzia del pagamento di euro 25.000, può ISCRIVERE IPOTECA su questo immobile.

CASO N 2
Il sig Rossi è comproprietario con i fratelli e la mamma, di un appartamento in centro città, dove vive la anziana madre.
L’appartamento proviene dalla successione del defunto padre.
Anche in questo caso, EQUITALIA, a garanzia del debito di euro 25.000 del sig. Rossi, può ISCRIVERE IPOTECA.
L’IPOTECA può essere iscritta anche se l’immobile è in COMPROPRIETA’ con mamma e fratelli; la legge dispone, art 2825 del CODICE CIVILE, che l’ipoteca sui beni indivisi vale solo per la QUOTA del sig. Rossi.

CASO N 3
Il sig. Rossi è proprietario con la moglie di una abitazione ad uso PRIMA CASA, dove vive con la famiglia.
Anche in questo caso, EQUITALIA, può iscrivere IPOTECA, PUR SE SI TRATTA DI PRIMA CASA; la legge che tutela la prima casa di abitazione, legge 9\8\2013 n 98, che ha variato l’art 76 del D.P.R. 602\1973 sulla esecuzione esattoriale, PARLA SOLO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E NON DI IPOTECA.

QUALE OBBLIGO HA EQUITALIA?
Di NOTIZIARE IL DEBITORE, ALMENO 30 GIORNI PRIMA DI ISCRIVERE L’IPOTECA, CON UN AVVISO APPOSITO PREVISTO DALLA LEGGE.
Il cittadino potrà, se lo ritiene opportuno, presentare osservazioni, cercando di evitare l’iscrizione di ipoteca.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n 19667 del 18\9\2014, ha stabilito che l’IPOTECA E’ NULLA, se il cittadino non viene prima avvertito con apposito PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.

Conviene sempre consultarsi con il proprio legale

AVVOCATO ALESSANDRA BOTTURA - VERONA

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura, Verona

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