Debiti per tasse: ipoteca e pignoramento della prima casa


Quando la prima casa può essere pignorata? Ecco cosa serve sapere per tutelarsi
Debiti per tasse: ipoteca e pignoramento della prima casa

DEBITI  PER  TASSE:  PIGNORAMENTO  ED IPOTECA SU IMMOBILI

Il cittadino  che abbia verso l’Agenzia Entrate, l’Inps o gli Enti Locali, un debito per mancato pagamento di tasse, imposte o contributi, che nel complessivo supera euro 20.000, può attendersi che venga effettuata sul suo immobile una iscrizione ipotecaria

Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia, può iscrivere ipoteca, notiziando il cittadino con apposito avviso, contro il quale può essere proposto ricorso.

L’ipoteca può essere iscritta anche se il contribuente sia proprietario di un solo immobile, ad esempio la prima casa dove risiede.

Non esiste il divieto di legge di iscrivere ipoteca sulla prima casa di abitazione, come molti pensano.

Iscritta l’ipoteca, per cancellarla sarà necessario pagare quanto dovuto, oppure se è stato  fatto ricorso, attendere ed ottenere un  esito favorevole in sede giudiziaria.

Che cos’è invece il pignoramento dell’immobile? È un vincolo posto sui  beni del debitore per permettere che il creditore possa soddisfarsi su di essi, vendendoli e prendendo le somme che saranno ricavate dalla vendita.

In parole semplici significa che il contribuente, la cui casa venga pignorata da Agenzia Entrate Riscossione per debiti per tasse non pagate, non può vendere la casa, e il vincolo del pignoramento  permane per un certo periodo; in questo periodo di tempo l’Agenzia Riscossione può decidere di vendere l’immobile all’asta.

La legge pone, però, limiti al pignoramento della prima casa e solo della prima casa; l’immobile non può essere pignorato se:

- l’immobile costituisca l’unica abitazione del debitore; 
- sia iscritto al catasto come civile abitazione;
- non deve essere immobile di lusso;
- non deve essere accatastato nelle categorie catastali A8 e A9, ville e castelli;
- il debitore deve avere nell’immobile la residenza anagrafica;
- il debito per cui si procede non deve superare euro 120.000.

Se  manca anche uno solo di questi elementi l’immobile diventa pignorabile dal Fisco.

CONCLUSIONI:

L’iscrizione ipotecaria è sempre possibile quando il debito con Agenzia Entrate Riscossione supera euro 20.000, anche sulla prima casa di abitazione.

Il pignoramento è possibile solo se il debito superi euro 120.000, e l’immobile non abbia i requisiti prima descritti da 1) a 5).

Infine, notiamo,  cosa assai importante, che il divieto di pignoramento sulla prima casa è previsto solo per i debiti con lo Stato e, quindi, per quelli richiesti da Agenzia della Riscossione ex Equitalia.

La Banca invece, può procedere a pignorare la prima casa di abitazione se non vengono pagate le rate del mutuo.

Conviene consultarsi con il proprio Legale di fiducia; per sapere se ci sono ipoteche o pignoramenti è necessario fare una visura alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Avvocato Alessandra Bottura, Verona

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura, Studio legale in Verona

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