Debiti per tasse: società cessate


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Debiti per tasse: società cessate
DEBITI PER TASSE : SOCIETA’ CESSATE

Brutte notizie per la società che viene liquidata dai soci e, al momento in cui cessa l’operatività, è debitore di tasse, imposte e contributi, nei confronti di Agenzia Entrate, Inps o Equitalia

SOCIETA’ CESSATE:
Può capitare che i soci di una società, a causa della crisi, decidano di porre in liquidazione la società.

In tal caso, come dice il Codice Civile all’art 2495, i soci dovranno "approvare il bilancio finale di liquidazione e chiedere la cancellazione della società al Registro delle Imprese."

Effettuata questa iscrizione al Registro delle Imprese, la società è cessata, chiusa, ed estinta.

Ciò significa che la società non può più operare e gli eventuali creditori, con cui la società aveva contratto debiti, si possono rivolgere ai soci con le modalità previste dalla legge.

Questa è la norma prevista dal Codice Civile, che vale in OGNI CASO, ma NON NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA ENTRATE E DI EQUITALIA.

DEBITI PER TASSE
Le società che vogliono chiudere, cessare l’operatività ed essere liquidate dai soci, e chiudono IN PRESENZA DI DEBITI PER TASSE o CONTRIBUTI, verso l’Agenzia Entrate, Inps Equitalia, NON possono stare tranquille, infatti:

BRUTTA NOTIZIA
E` entrato in vigore il 13 dicembre 2014, l’art 28 del D.lvo n 175 del 21\11\2014 che stabilisce:

"AI SOLI FINI della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi sanzioni ed interessi, l’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ di cui all’art 2495 del Codice Civile, HA EFFETTO TRASCORSI 5 ANNI DALLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE AL REGISTRO IMPRESE".

In parole più comprensibili significa che le SOCIETA’ CESSATE DAL 13\12\2014, CON LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE, SONO CESSATE, CHIUSE, PER TUTTI, MENO CHE PER L’ AGENZIA ENTRATE, INPS, EQUITALIA, i quali possono continuare a RICHIEDERE I LORO CREDITI COME SE LA SOCIETA’ FOSSE ATTIVA, e QUESTO PER ULTERIORI 5 ANNI, dalla data di cancellazione alla Camera di Commercio.

Inoltre, secondo le leggi fiscali, art 36 D.P.R. 602\1973, il LIQUIDATORE della società dovrà PROVARE di aver soddisfatto i debiti tributari prima dell’assegnazione dei beni ai soci, oppure di aver pagato crediti di ordine superiore rispetto a quelli tributari.

L’ entrata in vigore di questa novità è passata un po’ in sordina e la stampa non vi ha dato rilievo.

La novità è insidiosa e, ancora una volta, si è voluto privilegiare i crediti dello Stato e garantirli, con una norma che va oltre quanto previsto dal Codice Civile.

AVVOCATO ALESSANDRA BOTTURA - VERONA

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura, Verona

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