Decreto liquidità: i mini prestiti e le altre disposizioni fiscali


I prestiti bancari garantiti alle piccole e medie imprese e le ulteriori proroghe sugli adempimenti
Decreto liquidità: i mini prestiti e le altre disposizioni fiscali

Prima di intraprendere una disamina più approfondita su alcuni aspetti dell'ultimo decreto legge 23/2020, volevo innanzitutto rettificare una variazione al mio commento relativo al precedente articolo "Nuovo rinvio delle scadenze di Aprile e Maggio, ma non per tutti", dove avevo illustrato le disposizioni in tema di sospensione delle scadenze relative ai versamenti di aprile e maggio: va rettificato causa forza maggiore, poiché l'interpretazione autentica è arrivata successivamente alla pubblicazione dell'articolo che, per diminuzione del fatturato debba intendersi il volume d'affari contemplato dalla normativa IVA, più le operazioni relative alla cessione di beni ammortizzabili e le fatture per passaggi interni, anche fra attività separate.

Detto ciò, oggi ci interesseremo alla lettura dell'articolo riguardante mini-prestiti per Piccole e Medie Imprese (PMI) e persone fisiche titolari di partita IVA.

Facendo un passo indietro, l'art. 57 del D.L. 18/2020 aveva istituito un sistema di garanzie attraverso Cassa Depositi e Prestiti Spa e lo Stato volte a supportare la liquidità delle imprese colpite dal lockdown d’emergenza, generando una ripartizione del rischio di credito tra più soggetti, al fine di gravare il meno possibile sui finanziatori, in modo tale da rendere questi ultimi, cioè le banche, ancora favorevoli alla cessione di prestiti nei confronti degli imprenditori colpiti dalla crisi in corso.

Creati gli strumenti, Il nuovo decreto 23 chiamato "liquidità", si rivolge, oggi, alle PMI e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, dando loro la possibilità di fruire delle agevolazioni fornite dal Fondo di garanzia creato dal Ministero dello sviluppo economico con risorse europee, senza che sia necessaria una valutazione bancaria. In particolare, lo Stato garantisce la copertura fino al 100% dei finanziamenti richiesti (vale a dire il maggiore dei valori tra il 25% del fatturato dell'anno 2019 e il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda e, comunque, non superiori a € 25.000,00), con accessibilità rapida senza, cioè, attendere il nulla osta del Fondo di Garanzia.

Si considerano micro, piccole e medie imprese quelle che, rispettivamente: il numero dei dipendenti è inferiore a 10 e il fatturato non supera i 2 milioni di euro; il numero dei dipendenti è inferiore a 50 e il fatturato non supera i 10 milioni di euro; il numero dei dipendenti è inferiore a 250 e se il fatturato non supera i 50 milioni di euro.

Mentre lo scrivente si accinge a predisporre l'articolo è arrivato il via libera della Commissione europea sui combinati disposti volti a facilitare l’erogazione de credito alle imprese, come previsto dal decreto e, a conferma di ciò, sul sito del Fondo di Garanzia è stata immediatamente predisposta la richiesta in autocertificazione da inviare alla propria banca tramite mail, non necessariamente certificata.

L'Abi, inoltre, ha già fatto sapere a garanzia della rapidità annunciata, che le banche, dopo aver ricevuto il modulo anche via mail, potranno subito erogare i finanziamenti senza aspettare il via libera di Medio credito centrale che gestisce il Fondo di garanzia stesso.

Inoltre, quest'ultimo concederà un’agevolazione anche a tutte le imprese che hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 499 unità. L’importo garantito, in questo specifico caso, ha un tetto massimo pari a 5 milioni di euro (ma sempre con vincoli in base al fatturato) e la percentuale di garanzia è pari al 90%, percentuale che può salire fino 100%, con l’intervento di Confidi.

La garanzia è gratuita vale a dire senza commissioni, le imprese pagheranno solo gli interessi sul finanziamento che potrà essere pacificamente definito super agevolato, poiché Il tasso di interesse anche se non ancora specificato con certezza, si riterrà attestarsi ad un valore non superiore tra l’1% – 1,2%.

Il Fondo coprirà anche i prestiti delle imprese che risulteranno insolventi, le quali, pertanto, se potranno dimostrare lo stato di dissesto, a condizione che lo stato di morosità sia stato dichiarato ad una data successiva al 31 gennaio 2020, avranno gratuitamente la copertura del Fondo di garanzia, sul debito residuo. La garanzia verrà concessa, inoltre, anche alle imprese che, dopo la data del 31 dicembre 2019 hanno stipulato accordi di ristrutturazione o un piano attestato di risanamento.


Altre disposizioni:

Riduzione degli acconti

La disposizione prevede che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, Ines ed IRAP non si applichino, se l’importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulti almeno pari al’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.


Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La disposizione prevede, a decorrere dal 2020, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia effettuato: per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre; mentre, se i bolli sulle fatture emesse nei primi due trimestri solari sono complessivamente sempre inferiori a 250 euro, il versamento verrà effettuato unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Pertanto, nei casi in cui gli importi dovuti siano non rilevanti, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate normalmente al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.


Ulteriore proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della CU 2020

La norma prevede un ulteriore spostamento del termine per l’invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate, vale a dire dal 31 Marzo al 30 aprile 2020 (entro questa data non si applica la sanzione per tardiva trasmissione).


Ulteriore sospensione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni

La norma prevede per i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo d’imposta precedente, la possibilità di continuare a fatturare, come a marzo, senza ritenuta d'acconto, in riferimento ai ricavi percepiti (incassati) fino al 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio prossimo in unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.

 

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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