Decreto Ristori: esecuzioni immobiliari sospese!


Con l'entrata in vigore del D.L. 137/2020 sono sospese sino al 31 dicembre 2020 le procedure esecutive immobiliari riguardanti l'abitazione principale
Decreto Ristori: esecuzioni immobiliari sospese!

Sospiro di sollievo per gli esecutati: fino al 31.12.2020 è inefficace ogni provvedimento esecutivo avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

L'art. 4 del D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) ha infatti modificato l'art. 54 ter della legge 27/20 che così recitava:

Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

"1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ongi procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.".

In particolare, per effetto dell'art. 4 del sopracitato D.L. le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020".

In primo luogo, occorre precisare che la norma in oggetto si riferisce all'abitazione principale del debitore. Infatti anche se nella rubbrica dell'art. 54 - ter si parla di "prima casa" nel testo stesso si fa riferimento all'abitazione principale.

Concetti solo apparentemente simili ma che nella realtà possono non essere coincidenti. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 bis del D.P.R. 917 del 1986 per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familari dimorano abitualmnte.

I familiari sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Per dimora abituale si intende dove il proprietario o i suoi familiari materialmente dimorano o risiedono anagraficamente.

La sospensione dovrebbe operare automaticamente ma i vari Tribubali hanno chiarito che è comunque consigliabile un'istanza di parte che tuteli il debitore.

L'istanza può essere proposta anche quando l'esecuzione concerne più immobili anche di natura tra loro diversa, ad esempio oltre all'abitazione che non può mai mancare, terreni o locali ad uso commerciale purchè venduti in un unico lotto.

 

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di Avv. Traldi Gianna

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