Determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli


Separazione personale dei coniugi e criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli
Determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli

La Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 24134 del 10.10.2018, a fronte dell'intervenuta separazione dei coniugi, ha indicato i criteri da seguire ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

Gli Ermellini, infatti, hanno statuito che - con riguardo a quanto contemplato all'art. 148 del c.c. relativamente alla determinazione dei rispettivi contributi al mantenimento dei figli (che tiene conto della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun coniuge), - la valutazione debba essere necessariamente elastica e non già automatica.

In buona sostanza (è questa la novità) deve svolgersi una stima più completa e più ampia rispetto al mero calcolo percentuale dei redditi dei due genitori.

Segnatamente, quindi, oltre ai redditi vanno considerate tutte le risorse economiche e le capacità di svolgere un’attività professionale e domestica, compiendo un’indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati.

Peraltro, secondo la Suprema Corte, ai fini della predetta determinazione dell’assegno di mantenimento, è fondamentale considerare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, (ai sensi dell’articolo 147 c.c.), non afferisce esclusivamente all’obbligazione alimentare, ma riguarda anche gli aspetti abitativi, scolastici, sportivi e sanitari, nonchè l’assistenza morale e materiale estendendosi sino alla predisposizione di un’organizzazione domestica adeguata.

Conseguentemente il giudice di merito, nello statuire circa l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, deve considerare i seguenti aspetti:

  • le attitudini ed esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto da questo in costanza di matrimonio;
  • le risorse economiche dei genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da genitori;

Ne discende che il solo reddito paterno non possa più essere considerato – di per sé - condizione idonea a legittimare un aumento dell’assegno di mantenimento.

La Cassazione, inoltre, nell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore, si è soffermata sull’aspetto della bigenitorialità, precisandone la portata nel senso che essa deve intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita, con il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Relativamente poi alla collocazione del figlio, la Suprema Corte ha puntualizzato che la stessa debba essere effettuata presso il genitore con il quale lo stesso abbia prevalentemente vissuto, garantendo tuttavia al genitore non collocatario la possibilità di condividere con lo stesso ampi periodi di tempo presso di sé.

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di Avv. Francesco Maria Segnalini

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