Diffamazione aggravata a mezzo Facebook


Chiunque diffami una persona su Facebook rischia l'aggravante
Diffamazione aggravata a mezzo Facebook
La Suprema Corte ha rilevato che «anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595, comma terzo, del Codice penale, poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché - si legge nella sentenza - per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso) sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che proprio per il mezzo utilizzato assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione».

Per tali motivi, la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l'idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone.

Lo Studio offre la propria professionalità per tutelare chiunque sia stato vittima di diffamazione sia a mezzo stampa che con altro mezzo di pubblicità.

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di Avv. Sara LAURINO

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