Dimissioni del liquidatore di società di capitali


In caso di inerzia dell'assemblea della società, il liquidatore dimissionario è legittimato ad agire
Dimissioni del liquidatore di società di capitali

In ipotesi di dimissioni del liquidatore di una società di capitali e di successiva inerzia dell’assemblea societaria in relazione alla nomina del nuovo liquidatore, si è posto il problema di quale fosse il rimedio previsto per ovviare a tale carenza decisionale da parte della società e se, in particolare, il liquidatore dimissionario avesse poteri in merito. La risposta è data dal Tribunale di Milano, Sezione VIII, con provvedimento in data 14 gennaio 2011, di cui non si rinvengono precedenti a valle della riforma del diritto societario. Occorre rilevare che l’art. 2487 cod. civ. prevede che, in ipotesi di assenza di delibera dell’assemblea di nomina del liquidatore, provveda con decreto il Presidente del Tribunale su istanza dei soci, dell’organo amministrativo o dei sindaci e, in caso di revoca del liquidatore, anche su istanza del pubblico ministero. Il Tribunale di Milano, innanzitutto, afferma che “la norma ex art. 2487 c.c. può trovare applicazione estensiva nell’ipotesi di mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario…”, considerata l’impossibilità di ricavare “dal vigente sistema normativo una sorta di indeterminata improrogabilità dell’incarico in capo al liquidatore dimissionario …”, che sarebbe in contrasto con i “principi generali in tema di mandato e di incarichi gestori”. Affermata tale possibilità di applicazione estensiva, il Tribunale riconosce poi in capo al liquidatore dimissionario la legittimazione a ricorrere al Presidente del Tribunale per la nomina del nuovo liquidatore, ove non vi provveda l’assemblea della società, pur se il liquidatore non è menzionato dalla norma sopra citata tra i legittimati ad agire. Potrebbe, in effetti, accadere, come accade, che l’assemblea, appositamente convocata dal liquidatore dimissionario, prenda atto delle dimissioni, ma non proceda alla nomina del nuovo liquidatore. Molto correttamente, quindi, il Tribunale di Milano, anziché rilevare il difetto di legittimazione (come è evincibile dalla lettera della norma di cui all’art. 2487 cod. civ.) ha stabilito che al liquidatore dimissionario, in caso di inerzia dell’assemblea, spetti la rappresentanza della società al fine, probabilmente esclusivo, di agire per provvedere a ristabilire l’effettività della funzione liquidatoria, in applicazione di principi generali dell’ordinamento.

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di Gianluca Baciga

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