Dipendenti di ambasciate ed esenzione dall'IRPEF


L’esenzione IRPEF in favore dei funzionari ed impiegati dalle Rappresentanze diplomatiche
Dipendenti di ambasciate ed esenzione dall'IRPEF
I) Premessa. Come è a molti noto, se è vero che la norma generale prevista dall’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, d.P.R. n. 917/1986) prevede l’assoggettamento all’imposizione fiscale italiana in base alla residenza delle persone fisiche indipendentemente dalla nazionalità, non è men vero che vi sono delle norme speciali che derogano a tale principio generale prevedendo l’esenzione da ogni imposta e tassa (ed in particolare dall’IRPEF e dalle relative addizionali) in favore del personale impiegato presso le Rappresentanze diplomatiche (ambasciate, consolati, ecc.).

II) La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24.4.1963. Ed invero, la prima fonte normativa speciale (e di carattere internazionale) che deroga alla regola generale di cui all’art. 2 del TUIR è l’art. 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24.4.1963 (ratificata dall’Italia il 25.6.1969), che prevede una generale esenzione da ogni imposta e tassa (personali piuttosto che reali, di competenza statale, regionale e comunale) in favore di impiegati consolari, funzionari consolari e membri della loro famiglia, i quali, ancorché residenti fiscalmente in Italia, non abbiano cittadinanza italiana, limitatamente ai redditi percepiti nello svolgimento del proprio incarico. Non rientrano invece nella cennata esenzione i redditi derivanti da investimenti e attività rientranti alla sfera "privata" (ad esempio, redditi immobiliari, redditi derivanti da partecipazioni, investimenti finanziari e altre attività detenute al di fuori dello svolgimento dell’incarico, etc.), i quali restano quindi sottoposti alla potestà impositiva italiana.
In particolare, dispone il cennato art. 49 (commi 1 e 2), rubricato "Esenzione fiscale", quanto segue:
"1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati:
a. le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;
b. le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, riservate le disposizioni dell’articolo 32;
c. i diritti di successione e di mutazione riscossi dallo Stato di residenza, riservate le disposizioni del paragrafo b dell’articolo 51;
d. le imposte e le tasse sui redditi privati, compresi i guadagni in capitale, che abbiano la fonte nello Stato di residenza, e le imposte sul capitale riscosse sugli investimenti fatti in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
e. le imposte e le tasse riscosse a rimunerazione di servizi particolari resi;
f. i diritti di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di bollo, riservate le disposizioni dell’articolo 32.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e dalle tasse sulle mercedi che ricevono per i loro servizi".
Dunque, già in base a tale norma speciale le retribuzioni erogate da ambasciate, consolati e, in generale, Rappresentanze diplomatiche, risultano essere esenti dall’IRPEF e dalle relative addizionali.

III) L’esenzione fiscale prevista per le Rappresentanze estere dall’art. 4, d.P.R. n. 601/1973. L’esenzione prevista dalla cennata Convenzione di Vienna del 1963 ha poi trovato conferma anche nella riforma tributaria degli anni ’70, ed in particolare nell’art. 4, d.P.R. n. 601/1973, che dopo aver disposto al comma 1 che "I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi", estende la suddetta esenzione fiscale anche agli impiegati delle Rappresentanze diplomatiche, affermando che "L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani né italiani non appartenenti alla Repubblica".
Pertanto, un cittadino estero, ancorché fiscalmente residente in Italia, non dovrà scontare le imposte sul reddito corrisposto dalla Rappresentanza diplomatica presso cui è impiegato, non solo in virtù della predetta Convezione di Vienna del 1963, ma anche ai sensi della normativa interna italiana, e segnatamente l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/1973.

IV) La recente attività di verifica ed accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Nonostante la chiarezza delle norme poc’anzi riportate, di recente l’Agenzia delle Entrate ha iniziato una corposa attività di verifica fiscale nei confronti del personale dipendente di ambasciate, consolati, ecc., mediante la notifica di formali avvisi di accertamento con i quali si contesta, in primo luogo, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e, in secondo luogo, si recupera a tassazione l’IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale, con l’ulteriore aggravio delle sanzioni pecuniarie e degli interessi.
Dalla motivazione di siffatti avvisi di accertamento - di regola - non risulta, peraltro, alcun richiamo alle cennate norme di esenzione fiscale previste dalla Convenzione di Vienna e dall’art. 4, d.P.R. n. 601/1973.
Un simile operato degli Uffici finanziari appare tuttavia illegittimo, e può essere contestato con la proposizione, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, di un ricorso alla Commissione Tributaria.
Avv. Giuseppe Marino
Roma, Via Ruffini 2/a

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di Avv. Giuseppe Marino

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