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Direttiva PIF, cosa prevede lo schema del D.lgs. di attuazione


Nello schema del D.lgs. di attuazione della Direttiva PIF interventi rigidi e una riforma estesa per tutelare gli interessi UE contro le frodi
Direttiva PIF, cosa prevede lo schema del D.lgs. di attuazione

Dopo mesi di attesa, è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371, meglio nota come Direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari) che si propone di armonizzare il diritto penale in materia tributaria e fiscale degli Stati membri dell’Unione Europea allo scopo di contrastare e punire le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE.

L’iter di recepimento della Direttiva PIF nel nostro Paese è stata avviata con la Legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (rubricata "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre scorso ed entrata in vigore il 2 novembre 2019 che contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/137.

Ma è solo con il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio scorso che il Decreto legislativo di attuazione della Legge 117/2019 è stato approvato, in esame preliminare, peraltro discostandosi dalle indicazioni presenti all’art. 3, comma 1 lett a) della stessa per le motivazioni addotte nella Relazione illustrativa del Decreto medesimo cui si rimanda.
Dallo schema di attuazione è possibile tracciare le intenzioni del legislatore ai fini della lotta contro la frode che lede gli interessi UE.

In particolare, a partire dalle indicazioni fornite con la Legge delega attuativa 117/2019 il legislatore si è mosso indicando la necessità di modificare alcune fattispecie di reato che ledono gli interessi finanziari dell’UE e di inasprire le pene, in alcuni casi, con un aumento di quella edittale massima fino a quattro anni di reclusione (peculato, indebita percezione di erogazioni e induzione a dare o promettere utilità).

Non solo.

Le modifiche più rilevanti riguardano oltre che il codice penale, il D.lgs. 74/2000 (reati tributari) e il D.lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti), il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973) e la legge in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (Legge 23 dicembre 1986, n. 898).

Si tratta, quindi, di uno schema corposo che novella su più fronti la normativa del nostro ordinamento.

Analizziamo, allora, più nello specifico le novità che potrebbero essere introdotte se lo schema del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371 venisse approvato senza modifiche.

 

 

 

Modifiche al codice penale

All’art. 1 dello schema del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371 sono state previste specifiche modifiche al codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) estendendo le pene già previste anche a chi commette un illecito ai danni dell’Unione europea e inasprendo le relative pene. Nello specifico, sono stati modificati nel modo seguente i dispositivi delle norme relative a:

•    Reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità”. A tale articolo è stato inserito un nuovo comma, con pene inasprite da sei mesi a quattro anni di reclusione, se l’illecito lede “gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”;

•    Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter, comma 1, c.p.) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Anche in tale comma è stata inserita infine la disposizione che prevede un inasprimento della pena carceraria da sei mesi a quattro anni se “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”;

•    Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) che punisce, nel secondo comma, con la reclusione fino a tre anni chiunque induce un'altra persona a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (la pena è da sei anni a dieci anni e sei mesi di reclusione se l’illecito è compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio). A tale dispositivo, al comma 2, è stata inserita la disposizione che prevede un inasprimento della pena carceraria fino a quattro anni se “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”;

•    Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione (art. 322-bis c.p.): con il nuovo punto 5-quinquies del primo comma, le norme già in vigore per tali fattispecie di reato si applicano anche “alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto lede o pone in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione”;

•    Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.) che punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da 309 euro a 1.549 euro chiunque con artifizi o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; al punto 1 di tale secondo comma, si è estesa la pena anche a coloro che generano un danno all’Unione europea.

 


Modifiche alla legge sui reati tributari

All’art. 2 dello schema del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371 è stato previsto che i reati di dichiarazione di operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele, che nel nostro ordinamento sono puniti solo se consumati, vengono invece sanzionati anche nel caso di tentativo di illecito se i suddetti delitti “sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

In altre parole, il reato di evasione dell’Iva commesso ai danni dell’Unione europea viene sanzionato anche nelle ipotesi di delitto tentato e non solo consumato, come invece avviene se il delitto è commesso entro i confini del nostro paese.
La modifica è stata introdotta con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 6 del decreto legislativo sui reati tributari (D.lgs. 74/2000).

 

 

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Modifiche sono state apportate anche all’art. 295 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973) che disciplina le circostanze aggravanti del contrabbando.

Il primo comma dell’articolo citato prevede una multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per chi commette contrabbando con mezzi di trasporto appartenenti a una persona estranea al reato. Nel secondo comma, invece, è prevista la reclusione da tre a cinque anni in determinate circostanze.

Con l’art. 3 dello schema decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371 è stata ipotizzata una nuova circostanza (attraverso l’inserimento del punto d-bis al secondo comma) che punisce con il carcere, oltre alla multa, il contrabbando il cui ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100.000 euro.

Altra modifica al Testo unico in materie doganali riguarda sempre l’art. 295: l’ultimo comma viene sostituito con la previsione che il contrabbando, oltre che con la multa, viene punito con la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro.

Conseguenza delle modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973) è anche la modifica (tramite) del comma 4 dell’art. 1 del D.lgs. 8/2016 sulle depenalizzazioni che, così modificato dall’art. 4 dello schema del D.lgs. di attuazione, esclude anche la depenalizzazione per i reati doganali quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100.000 euro.

 

 

Modifiche in tema di responsabilità degli enti

Alle modifiche in tema di responsabilità amministrativa e penale degli enti è dedicato l’intero articolo 5 dello schema del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371. E’ un articolo corposo che introduce importanti novità, tutte accomunate dall’estensione di reati già previsti anche agli enti.

Le modifiche sono concentrate negli articoli 24, 25, 25-quinquiesdecies ed è stato aggiunto l’articolo 25-sexiesdecies al Decreto legislativo 231/2001. Sarà, pertanto, rilevante l’impatto di tali previsioni innovative sui modelli 231 già adottati e le società si troveranno costrette ad aggiornare il proprio assetto organizzativo identificando e analizzando i nuovi rischi connessi al core business della propria attività in modo da predisporre adeguati sistemi di gestione.  

 

Modifiche all’art. 24 del D.lgs. 231/2001

1.    La prima modifica riguarda il comma 1 in cui, oltre ad integrare anche il reato di frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.), oltre ai già previsti reati di malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.), truffa (640 c.p.), frode aggravata (640-bis c.p.) e frode informatica (640-ter c.p.), estende la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote all’ente che compie tali reati non solo in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ma anche in danno all’Unione europea.

2.    E’ stato inserito un nuovo comma, il 2-bis, che prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, oppure da 200 a 600 quote se il danno procurato allo Stato, a un altro ente pubblico o all’UE è di rilevante entità o di particolare gravità, all’ente che “mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come prescritto dell’articolo 2 della Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (a sua volta novellata come si seguito).

 

Modifiche all’art. 25 del D.lgs. 231/2001

Oltre ai reati già previsti dal comma 1 (corruzione, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote gli enti che commettono i reati di peculato, peculato mediante profitto dell’errore altrui e abuso di ufficio.

Nel nostro codice penale, i tre nuovi delitti puniti con una pena pecuniaria se commessi da enti sono:

•    Il reato di peculato (art. 314, comma 1, c.p.), che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria”;

•    Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

•    Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge.


Modifiche all’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001

E’ stato inserito il comma 1-bis che introduce i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (come già previsti dal D.lgs. 74/2000 sui reati tributari) commessi dagli enti anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea allo scopo di evadere l’Iva. Le sanzioni scattano se l’ammontare dell’evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

Nello specifico, l’ente che evade l’imposta sul valore aggiunto è soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie:

- in caso di delitto di dichiarazione infedele (come da art. 4 del D.lgs. 74/2000) è prevista una sanzione fino a 300 quote;

- in caso di delitto di omessa dichiarazione (come da art. 5 del D.lgs. 74/2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote;

- in caso di delitto di indebita compensazione (come da art. 10-quater del D.lgs. 74/2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote.

 

Introduzione dell’art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001

Infine, in tema di corruzione, è stato inserito il nuovo articolo 25-sexiesdecies al D.lgs. 231/2001 che prevede le sanzioni all’ente che commette il reato di contrabbando già disciplinato nel nostro ordinamento nel Testo unico in materia doganale (D.P.R. n. 43 del 1973).

Nello specifico:

- la sanzione pecuniaria può arrivare fino a 200 quote se i diritti di confine dovuti sono inferiori a 100 mila euro;

- la sanzione pecuniaria può arrivare fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti sono superiori a 100 mila euro.

Accanto alla sanzione pecuniaria, sono state previste anche le seguenti sanzioni interdittive:

1) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

2) l´esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi;

3) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

 

Modifiche in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

Con l’art. 6 dello schema del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371 sono state inasprite le pene in materia di aiuti comunitari al settore agricolo previsti dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 898.

In particolare, è stato novellato il primo comma dell’articolo 2 che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”. Come detto, a tale comma è stata aggiunta la previsione di un aumento della pena della reclusione da sei mesi a quattro anni se il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.


Il mio studio si rende disponibile ad offrirvi ulteriori informazioni al riguardo e a fornire consulenza in merito.

 

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