Diritto di abitazione e casa coniugale: quale tutela per il coniuge superstite?


Il diritto di abitazione della casa coniugale in favore del coniuge superstite non sempre realizza la tutela voluta dalle parti. Anzi, delle volte nemmeno spetta
Diritto di abitazione e casa coniugale: quale tutela per il coniuge superstite?

 

 

 

Inquadramento normativo

Il diritto di abitazione è il diritto di godere, abitandolo, un immobile di proprietà altrui.

Il diritto di abitazione può essere costituito con un atto tra vivi oppure con una disposizione testamentaria. Ma può sorgere anche per effetto di una norma di legge.

L’art. 540 c.c., al II comma, così stabilisce: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.

La norma riconosce in favore del coniuge superstite il diritto di abitazione sull’immobile adibito a casa coniugale e di proprietà del coniuge defunto. Il diritto sorge automaticamente al momento del decesso del coniuge proprietario: con la dichiarazione di successione viene solamente formalizzato.

 

 

La tutela perseguita dalla norma

La norma ha la funzione di assicurare al coniuge superstite una duplice tutela.

In primis di natura economica: posto che l’immobile adibito a casa coniugale era di proprietà del coniuge defunto e che la proprietà, per effetto della morte, potrebbe in tutto o in parte passare a terzi soggetti, il legislatore ha in questo modo scongiurato il rischio che il coniuge rimasto in vita, magari già in difficoltà per il venir meno del sostegno economico apportato alla famiglia dal de cuius, perda (anche) l’abitazione per sé e per la propria famiglia aggravando, così, la sua situazione finanziaria.

Questa disposizione offre anche una tutela morale al coniuge superstite: il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale e di godere dei beni mobili che la arredano garantisce la conservazione del legame affettivo con il luogo per eccellenza in cui i coniugi hanno condiviso la loro vita.

Per tale ragione il diritto di abitazione sorge a prescindere dalla situazione economica dell’avente diritto e di quella dei terzi che ne sono divenuti proprietari in quanto eredi del coniuge defunto.

 

 

Aspettative e limiti della tutela offerta dal diritto di abitazione

Capita sovente che il coniuge proprietario per l’intero o pro quota della casa coniugale, pur nella consapevolezza di non avere più una vita lunga, decida di non assumere particolari iniziative a favore dell’altro coniuge nella convinzione che il diritto di abitazione riconosciuto dall’art. 540 c.c. garantirà a quest'ultimo la disponibilità della casa coniugale per abitarvi e che tanto gli basterà.

Ma è proprio così? Purtroppo no.

La previsione dell’art. 540, II comma, c.c., infatti se applicata al caso concreto, non è sempre così tutelante come può sembrare a prima vista.

Vediamo perché.

Iniziamo col dire che il diritto di abitazione è un diritto minore rispetto ad altri diritti reali e, quindi, la tutela che esso offre al suo titolare soffre di diverse limitazioni.

Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.). Questo significa che il diritto di abitazione riconosciuto ex lege al coniuge superstite non necessariamente si deve ritenere esteso all’intero immobile. Cioè, in presenza di un immobile di grandi dimensioni e divisibile e di un coniuge superstite che vi dovrebbe abitare da solo, ben potrebbero gli eredi divenuti comproprietari per effetto della successione al coniuge proprietario deceduto, chiedere che il diritto di abitazione sia limitato ad una sola porzione dell’immobile anche se l’intero era qualificabile come casa coniugale.

E ancora. Il diritto di abitazione deve essere personalmente ed effettivamente goduto dal suo titolare: il coniuge, quindi, che trasferisse altrove la propria residenza lo perderebbe. Ma anche un trasferimento temporaneo (per ragioni di lavoro o di salute) e di fatto altrove potrebbe offrire il pretesto agli altri eredi divenuti comproprietari e aventi interesse a liberare l’immobile da questo gravame, per contestare la persistenza del diritto.

Facciamo ora un passo indietro, al momento della morte del coniuge proprietario della casa coniugale: il diritto di abitazione, dice la norma, è riservato sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto o comune. Se l’immobile è integralmente di proprietà del defunto o in comproprietà tra il defunto e il coniuge superstite, è pacifico riconoscere il diritto di abitazione a prescindere dal fatto che terzi, per effetto della successione ereditaria, possano avere acquisito la proprietà dell’immobile.

Ma se, oltre al coniuge defunto e al coniuge superstite, la casa coniugale fosse in comproprietà anche con un terzo soggetto? Sorgerebbe ugualmente il diritto di abitazione?

Si pensi, ad esempio, al caso dell’immobile parte di una comunione ereditaria mai sciolta e adibito a casa coniugale da un comproprietario. La giurisprudenza più risalente riconosceva al coniuge superstite il diritto di abitazione a prescindere dal fatto che l’immobile fosse in comunione tra il coniuge defunto e terzi.

Alcune sentenze hanno, invece, negato il diritto di abitazione riconoscendo però al coniuge superstite il diritto ad un equivalente monetario. L’orientamento oggi prevalente è nel senso di non riconoscere il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite nel caso in cui la casa coniugale sia in comunione tra il coniuge defunto ed un soggetto diverso dal coniuge superstite.

La preesistenza di un diritto di proprietà in capo ad un soggetto terzo rispetto ai coniugi, esclude, quindi, la tutela prevista dall’art. 540 c.c. con la conseguenza che il coniuge superstite perde il diritto di abitare l’immobile. L’esclusione della tutela e, quindi, del diritto non consentono al coniuge di reclamare un equivalente monetario.

 

 

Conclusione

Cautela, quindi, nel fare affidamento sull’operatività di alcune norme senza averne accertato i limiti di applicabilità al caso concreto. La tutela che il diritto di abitazione garantisce al coniuge superstite è certamente modesta.

E’ bene, dunque, che vi sia consapevolezza da parte dei coniugi delle criticità legate a questo diritto cosicché la tutela che esso appresta corrisponda a quella che il de cuius voleva effettivamente riconoscere al coniuge rimasto in vita e quest’ultimo, dal canto suo, conosca i limiti di ciò che potrà rivendicare per non incorrere in amare sorprese.

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di Studio legale Poggi

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