Diritto doganale e abuso del diritto


La Cassazione si sofferma sui presupposti applicativi dell'abuso del diritto in materia doganale
Diritto doganale e abuso del diritto
Anche in materia doganale l’abuso del diritto può essere riscontrato a condizione che venga dimostrato, sul piano oggettivo, che il comportamento degli operatori abbia concretamente eluso un divieto posto dalla norma e abbia, di fatto compromesso l’obiettivo e i principi sottesi alla norma stessa; inoltre, sul piano soggettivo, è necessario dimostrare che il comportamento abbia determinato l’attribuzione all’operatore di un indebito vantaggio. Questi sono i principi espressi, anche in applicazione del diritto europeo, da Cass. civ., sez. trib., 27/01/2017 n. 2067.
Estremamente interessante è la motivazione della sentenza, nella quale si legge che in applicazione dei principi rivenienti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 14 aprile 2016, causa C-131/14, C. e Malvi, se in via astratta di principio il diritto dell'UE (e in particolare le norme rilevanti ivi indicati dei regolamenti 565/2002 e 2988/95) non osta a un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga a un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la merce nel mercato dell'UE e poi la rivenda all'importatore tradizionale, compete in ogni caso al giudice nazionale verificare in concreto che detto meccanismo non si connoti come abuso del diritto.
Tale abuso va accertato verificando innanzi tutto, in relazione alle esigenze, che il meccanismo dal punto di vista dell'elemento oggettivo rivelatore di una pratica abusiva:
- non comporti un'influenza indebita di un operatore sul mercato e, in particolare, un'elusione, da parte degli importatori tradizionali, del divieto di superamento di quantità superiore alla quantità di riferimento dell'importatore di cui trattasi;
- non comporti violazione dell'obiettivo secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un'attività commerciale effettiva, e non meramente apparente;
- che ogni fase del meccanismo si svolga a fronte di un prezzo corrispondente al prezzo di mercato (in tal senso ogni operatore coinvolto deve percepire una remunerazione adeguata per l'importazione, la vendita o la rivendita della merce di cui trattasi, che gli consenta di mantenere la posizione assegnatagli nell'ambito della gestione del contingente);
- l'importazione a dazio agevolato venga effettuata mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario.
In secondo luogo, una volta accertato il sussistere dell'elemento oggettivo, in relazione all'esigenza che sussista l'elemento soggettivo di conferire al secondo acquirente nell'unione un vantaggio indebito.
L'importazione deve essere stata finalizzata a conferire un tale vantaggio indebito a detto secondo acquirente. In proposito, le operazioni siano prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l'importatore nonché per gli altri operatori intervenuti nel meccanismo (dato riscontrabile dal giudice nazionale, ad esempio, a seconda se il prezzo di vendita della merce sia fissato a un livello tale da permettere o meno all'importatore e agli altri operatori intervenuti nel meccanismo di trarre un guadagno considerato normale o abituale, nel settore interessato, per il tipo di merce e di operazione in questione).

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di Avv. Andrea Bugamelli

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