Disconoscimento della paternità


Presupposti, termini di prescrizione e legittimati
Disconoscimento della paternità
Il disconoscimento di paternità è un'azione mediante la quale far accertare e dichiarare dal giudice che tra un presunto padre e un presunto figlio nato durante il matrimonio del primo con la madre manca, in realtà, qualsiasi rapporto biologico.
Precedentemente alla riforma del d.lgs 154/2013 che ha abrogato l’art. 235 c.c. vi erano specifiche ipotesi per cui era ammessa l'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio. Si trattava del caso in cui i coniugi non avessero coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno antecedente il parto e del caso del marito che, nel predetto periodo, risultava affetto da impotenza anche soltanto di generare. L'azione poteva, inoltre, essere promossa qualora fosse dimostrato che la moglie avesse commesso adulterio nell'anzidetto arco temporale ovvero avesse tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.
Oggi il disconoscimento è disciplinato dagli articoli 243-bis e seguenti del codice civile.
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Il presunto padre, la madre e il figlio sono litisconsorti necessari.
Se una parte è minore o interdetta o minore emancipato o maggiorenne inabilitato, l'azione va proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice.
Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La prova può essere data anche attraverso testimoni, il mezzo più sicuro è rappresentato dall'esame del DNA, che è in grado di stabilire, senza dubbi, la paternità o meno del figlio. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di disconoscimento di paternità può essere esercitata solo entro determinati termini previsti dall’art. 244 c.c.: la madre deve esercitare l'azione nel termine massimo di sei mesi decorrenti o dalla nascita del figlio o dal giorno in cui è eventualmente venuta a conoscenza del fatto che il marito, al momento del concepimento, era affetto da impotenza di generare. In ogni caso l'azione non può più essere esercitata una volta che siano decorsi cinque anni dalla nascita.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. In ogni caso l'azione non può più essere esercitata una volta che siano decorsi cinque anni dalla nascita.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma dell’art. 244 cc, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano . In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento della paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.
Sulla natura dei termini, occorre precisare come essi siano di natura decadenziale e pertanto sottratti alla disponibilità delle parti, cosicché il giudice dovrà verificarne ex officio il rispetto a norma dell'art. 2969 del c.c., mentre graverà sull'attore fornire la prova della tempestività dell'azione.
Con l'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità si elimina lo stato di figlio, con conseguente esonero da parte del marito dei doveri di assistenza, istruzione ed educazione nei suoi confronti. Inoltre il figlio, per effetto della sentenza, perde il cognome del padre.

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di Studio Guardascione

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