Divieto di pagamento in contanti degli stipendi


Novità della Legge di bilancio 2018: no agli stipendi in contanti e relative sanzioni, firma della busta paga e prova del pagamento
Divieto di pagamento in contanti degli stipendi
DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI
Il comma 911 della Legge di Bilancio per l’anno 2018 ha previsto che, a partire dal 1^ Luglio 2018, i datori di lavoro non potranno più pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, direttamente ai dipendenti e parasubordinati, per mezzo di denaro contante, e dovranno quindi versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.
Tale disposizione non si applica:
· ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
· ai rapporti di lavoro riguardanti gli addetti ai servizi familiari e domestici che prestano la loro opera, sia continuativa che prevalente, di almeno quattro ore giornaliere, presso lo stesso datore di lavoro (badanti e colf).

L’obiettivo del legislatore è quello di evitare che i datori di lavoro paghino ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva.
A partire quindi dal prossimo mese di luglio, il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile a:
· contratti a tempo pieno e part-time;
· rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
· ai contratti di apprendistato;
· a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
· ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
·
A seguito di quanto sopra, potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti forme di pagamento:
- bonifico bancario o postale;
- strumenti di pagamento elettronico;
- assegno bancario, postale o circolare consegnato;
- in contanti, MA SOLO PRESSO UNO SPORTELLO BANCARIO O POSTALE presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

FIRMA DELLA BUSTA PAGA E PROVA DEL PAGAMENTO
In correlazione con la norma appena citata, viene stabilito che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce più, in alcun caso, prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante. Questo perché la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.

SANZIONI PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO IN CONTANTI
Al fine di far rispettare l’obbligo da tutti i soggetti indicati dalla norma è stata prevista la sanzione applicabile in caso di non osservanza della nuova regola:
- al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Il fine della norma è quello di contrastare il comportamento fraudolento attraverso il quale si consegna al lavoratore una busta paga, ma il pagamento della retribuzione avviene per un importo più basso. È infatti noto, purtroppo, che alcuni datori di lavoro, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur consegnando al lavoratore un cedolino redatto secondo una retribuzione regolare secondo i CCNL, magari con il ricatto del licenziamento o della non assunzione.
Con il pagamento tracciato, anche il lavoratore sarà pienamente consapevole del fatto che sta ricevendo una retribuzione inferiore a quella spettante a norma di legge. Potrà quindi agire di conseguenza contro il datore di lavoro o committente.

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di Dott.ssa Paola Luretti

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