Divorzio breve


Il DDL del 22 aprile 2015 che introduce il divorzio breve. Ambito applicativo e Profili di criticità
Divorzio breve
La Camera dei Deputati ha recentemente dato il via libera definitivo (398 sì, 28 no e 6 astensioni), in data 22 aprile 2015, al ddl che introduce in Italia il divorzio breve.

Con l'art. 1 del DDL si è previsto che "Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». E' prevista anche l'immediata applicabilità della norma, secondo l'art. 3 del DDL, "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data".

La recentissima riforma legislativa si interseca con la, anch'essa alquanto recente, riforma introdotta con l'art. 6, primo comma, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162) che prevede l’accordo di separazione raggiunto attraverso la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, e dall'art. 12 della stessa legge ove è previsto l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi senza figli con l’assistenza facoltativa di un avvocato davanti all’ufficiale di stato civile: due procedimenti mediante i quali si realizza una situazione giuridica in toto equiparata alla separazione consensuale omologata ed alla quale la riforma del 22 a aprile 2015 è applicabile.

I tre anni di attesa previsti dalla legge per accedere all'istituto dello scioglimento definitivo del matrimonio sono stati spesso descritti come un ostacolo a nuovi legami sentimentali ed alla formazione di nuovi nuclei famigliari cosicché l'abbreviazione del termine per il divorzio "rischia" di essere salutato come una riforma dalla positività intrinseca nella brevità del termine utile a sciogliere un vincolo coniugale non più desiderato.

Tuttavia, preme considerare qualche evidente criticità nella nuova legislazione che attiene al quadro di tutele previste dalla legge 898 del 1970: la possibità di recidere il vincolo coniugale e la contestuale possibilità, in tempi brevissimi, di contrarne un altro, risulta difficilmente compatibile con l'istituto dell'assegno di mantenimento parametrato sul tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio. Non può infatti ignorarsi un dato evidente di politica legislativa della recente riforma: i soggetti che intendano beneficiare della recente modifica legislativa sono proiettati verso il futuro di nuovi legami o comunque verso un assai più rapido riacquisto della propria condizione di libertà sul piano dello status giuridico, laddove invece, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio guarda al repertorio della vita matrimoniale, ed è assai difficile che nell'istruttoria dei procedimenti per divorzio giudiziale non trovino spazio questi argomenti.

D'altra parte, il sostanziale quasi azzeramento dei tempi per lo scioglimento del matrimonio conseguentemente riduce moltissimo la possibilità per il coniuge più debole di riorganizzare la propria vita, la quale, tuttavia, ancor più urgentemente richiede di essere ristrutturata di fronte alla nuova modalità entro la quale sarà concepita l'obbligazione di mantenimento nascente dal divorzio breve.

E, sempre nell'istruttoria nella quale si contrapporranno i coniugi che controvertono sull'importo dell'assegno, entreranno argomenti inerenti al futuro che attende il coniuge più debole, argomenti che fatalmente si scontreranno con la progettualità futura del coniuge che divorzia, alquanto premiata dalla legge riforma della legge 898 del 1970.

Lo scenario che appare ad un primissimo commento della legge di riforma della legge 898 del 1970 propone il rischio di una seria diminuzione delle garanzie previste per il coniuge debole per mantenere le quali l'operatore del diritto che applica la legge potrebbe essere costretto a muoversi in controtendenza rispetto allo spirito della riforma.

Trattasi allora di una riforma incompiuta in quanto, accorciando in automatico i tempi del procedimento, ripropone le medesime criticità costitute proprio dall'automatismo dei tre anni che, in quanto tale, non poteva certo esaurire in sé le esigenze di tutela dei coniugi ma che, nella sua "automatica" abbreviazione, senza un ripensamento della natura e del contenuto dell'obbligazione nascente dallo scioglimento del matrimonio, rischia di compromettere le ragioni del coniuge più debole.

Sul piano infine della conflittualità tra i coniugi, anche in relazione ai figli, è lecito chiedersi se questa riforma potrà contribuire ad attenuarne il livello: i destinatari della riforma, anche quelli che hanno ad oggi procedimenti pendenti per separazione e divorzio, non possono non avere la percezione di una, sia pure solo illusoria, maggiore facilità di scioglimento del vincolo coniugale, percezione che è, secondo logica, inversamente proporzionale alla disponibilità alla conciliazione sugli aspetti inerenti alla regolamentazione dei rapporti economici (specie laddove si sia legittimati alla instaurazione in tempi rapidissimi di nuovi assetti famigliari, tali sia su piano affettivo relazionale che su piano economico).

La recente riforma introdotta con il Ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 22.04.2015 induce ad assumere una posizione critica in ossequio alle esigenze di accertamento delle ragioni che hanno determinato la crisi coniugale, dimenticate da quest'ultimo intervento del legislatore, le quali non possono essere certamente affidate al solo automatismo dei tre anni dalla separazione ma, per lo stesso motivo, men che meno allo stesso automatismo radicalmente ridotto nella sua estensione.

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di Avv. Giuseppe Mazzotta

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