Divorzio `fai da te` senza avvocati: quando è possibile


Si può optare per la negoziazione assistita senza l’ausilio dei legali a patto di rispettare alcune precise condizioni dettate dal DL 132/2014
Divorzio `fai da te` senza avvocati: quando è possibile
Con il Decreto Legge 132/2014 (c.d. Decreto Giustizia) e con la Legge 55/2015 sono state introdotte alcune importanti novità in materia di separazione e divorzio.

Una di queste è certamente il divorzio breve, ovvero l’abbreviazione dei tempi necessari per poter chiedere il divorzio a separazione avvenuta. Prima della Riforma, la durata minima indispensabile era di tre anni. Adesso, il tempo che deve intercorrere tra separazione e divorzio è di 12 mesi a partire dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato nel caso di separazioni giudiziali (laddove cioè la separazione non sia stata consensuale) oppure di sei mesi nel caso di separazioni consensuali definite con l’omologa.

Parlando nello specifico del divorzio o della separazione consensuale tra i coniugi, è stato introdotto dal Decreto Legge 132/2014 l’istituto della negoziazione assistita con l’obiettivo di ridurre e semplificare l’iter burocratico e svuotare le aule dei Tribunali dai numerosi casi di divorzio che ingolfano la macchina della giustizia.

Oltre alla negoziazione assistita dagli avvocati (almeno uno per parte), esiste anche un altro tipo di negoziazione di cui i coniugi possono avvalersi senza la necessità di essere supportati da un legale.
In questo caso l’accordo è sottoscritto davanti al Sindaco o ad un ufficiale di Stato Civile presso il Comune dove è stato celebrato il matrimonio o presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi. In questo caso, quindi, la legge ha ampliato le competenze del Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile, consentendogli di raccogliere, non solo la dichiarazione di volersi unire in matrimonio, ma anche quelle relative alla separazione, al divorzio od alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

La procedura è estremamente semplificata. Il Sindaco riceve, da ciascuna delle parti personalmente, la dichiarazione che vogliono separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio, od ottenerne lo scioglimento in base a condizioni tra di esse concordate, o che intendono modificare le condizioni di separazione o divorzio. L’atto contenente l'accordo, compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle predette dichiarazioni,tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i predetti procedimenti.

Il cosiddetto "divorzio o separazione fai-da-te", però, non è sempre praticabile. Tale procedimento, infatti, non può essere svolto in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave ed esclude la possibilità di accordi patrimoniali in sede di separazione o di divorzio. Ciò significa che, se sono esclusi i trasferimenti immobiliari, sono, invece, consentite le attribuzioni di un assegno periodico o di un importo in un'unica soluzione.
Infatti, a norma dell’art. 12 del DL 132/2014, recante misure per la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile", il comma 2 recita "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti", mentre al comma 3 è stabilito che "L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale".


In mancanza di uno dei due presupposti, i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, dovranno optare per la negoziazione assistita dagli avvocati.

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di Avv. Immacolata Cecere

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