Divorzio in Comune: non si parla di soldi!


Nel rito (anche di separazione) davanti al Sindaco non si può stabilire l'assegno. Per questo c'è solo il Tribunale (e gli avvocati)
Divorzio in Comune: non si parla di soldi!
Ma allora, conviene o no separarsi e/o divorziare in Comune (o, come si dice, davanti al Sindaco) e non in Tribunale? All'inizio, quando questa possibilità è stata introdotta (11 dicembre 2014), sembrava proprio di sì. Le condizioni previste dalla legge erano semplici: trovarsi ovviamente d'accordo, e in assenza di figli minori o maggiorenni bisognosi di tutela (incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti) nati dai due coniugi, mentre figli nati da precedenti unioni non rappresentavano un ostacolo. Il rito era (ed è) tutto sommato semplice, sia per la separazione sia per il divorzio. Soprattutto, non necessita della presenza e dell'assistenza di avvocati e le spese sono dunque minime, poche decine di euro. Ciò rappresenta ovviamente un elemento fondamentale per scegliere questo tipo di rito.
C'è, tuttavia, un però: per legge la cosa era possibile se l'accordo davanti al Sindaco non prevedeva "alcun patto di trasferimento patrimoniale". In parole povere, non si poteva per esempio trasferire una quota di proprietà di un immobile. Ma siccome nel corso di separazioni e divorzi la discussione verte fondamentalmente sull'elemento economico (in sintesi, l'assegno di mantenimento da corrispondere) il problema che si è posto fin dal principio è stato: come va considerato questo assegno? Secondo una circolare del Ministero per l'Interno non si trattava di un trasferimento patrimoniale: era cioè consentito concordare davanti al Sindaco il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di una somma periodica a titolo di assegno divorzile o di assegno di mantenimento. Prestando attenzione, però: se invece che una somma periodica si fosse definito un importo "una tantum" si sarebbe trattato proprio di una attribuzione patrimoniale, dunque vietata.
Si è andati avanti così fino a un mese fa, quando il Tar (tribunale amministrativo) del Lazio ha stabilito il contrario, annullando la circolare ministeriale, e sostenendo in sintesi che anche un assegno periodico è comunque un trasferimento patrimoniale, e che stabilirlo davanti al solo Sindaco senza assistenza di un avvocato, sarebbe a discapito della parte più debole, costretta (parole del giudice amministraivo) "ad accettare condizioni patrimoniali imposte dalla controparte più forte". Risultato? Se si sceglie di separarsi o divorziare davanti al Sindaco bisogna sapere che non si parlerà mai di soldi. Per far ciò, bisogna andare in Tribunale con l'assistenza del proprio avvocato. La sentenza del Tar del Lazio è la numero 7813 del 2016.

Articolo del:


di avv. Giovanna Comandè

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse