Doppio cognome per i figli
Dal 2017 è possibile per i neogenitori scegliere di aggiungere al cognome paterno del proprio figlio anche quello materno
Con la sentenza n. 286/2016 la Corte costituzionale ha chiarito che è illegittima la norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno.
I nuovi nati hanno pertanto la possibilità di vedersi attribuito dai lori genitori entrambi i cognomi.
Fondamentale a questo punto è la circolare 1/2017 del Ministero dell’Interno con la quale sono state dettate le linee guida applicative della sentenza della Corte Costituzionale modificativa della precedente normativa. La circolare ha specificato che: "Con la richiamata pronuncia e dal giorno successivo alla sua pubblicazione, viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione, implicita nel sistema di norme delibate dalla Corte Costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno. L'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione".
Praticamente:
o I genitori potranno manifestare all’ufficiale dello stato civile la volontà di appore al figlio anche il cognome della madre;
o Il cognome della madre sarà conseguente a quello del padre;
o Il cognome della madre sarà aggiunto e non alternativo a quello del padre;
o L’aggiunta del cognome materno potrà avvenire sia per i figli adottati che per i figli nati fuori dal matrimonio.
o La dichiarazione di volontà per l’apposizione del cognome materno può avvenire dopo la nascita.
I nuovi nati hanno pertanto la possibilità di vedersi attribuito dai lori genitori entrambi i cognomi.
Fondamentale a questo punto è la circolare 1/2017 del Ministero dell’Interno con la quale sono state dettate le linee guida applicative della sentenza della Corte Costituzionale modificativa della precedente normativa. La circolare ha specificato che: "Con la richiamata pronuncia e dal giorno successivo alla sua pubblicazione, viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione, implicita nel sistema di norme delibate dalla Corte Costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno. L'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione".
Praticamente:
o I genitori potranno manifestare all’ufficiale dello stato civile la volontà di appore al figlio anche il cognome della madre;
o Il cognome della madre sarà conseguente a quello del padre;
o Il cognome della madre sarà aggiunto e non alternativo a quello del padre;
o L’aggiunta del cognome materno potrà avvenire sia per i figli adottati che per i figli nati fuori dal matrimonio.
o La dichiarazione di volontà per l’apposizione del cognome materno può avvenire dopo la nascita.
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