E' possibile la sentenza parziale di separazione


La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio in base al quale il Tribunale ha la possibilità di emettere una sentenza parziale non definitiva di separazione
E' possibile la sentenza parziale di separazione

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con l'Ordinanza del 22 giugno 2020 n. 12057, ha riaffermato il principio in base al quale il Tribunale ha la possibilità di emettere una sentenza parziale non definitiva di separazione, ex art. 709-bis c.p.c., prima di aver accertato la condotta delle parti ed essersi pronunciato sull’eventuale addebito. 

Il legislatore ha previsto tale possibilità sia nel giudizio di separazione personale dei coniugi (art 709 bis cpc)  sia nel giudizio per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (L. n. 898 del 1970, art. 4 comma 12).

La vicenda trae origine dalla sentenza n. 419 del 2018 della Corte d’Appello di Firenze con la quale aveva  confermato la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze in sede di separazione fra i coniugi e contestualmente respinto l’appello per nullità della sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunciato la separazione immediata dei coniugi prima della pronuncia di accertamento sulla domanda di addebito.

Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso in Cassazione. 

I motivi di ricorso si risolvevano nell’aver la Corte d’Appello errato nel confermare la possibilità per il Tribunale di emettere una sentenza parziale di separazione, ex art. 709-bis c.p.c., prima di aver accertato la condotta delle parti ed essersi pronunciato sull’eventuale addebito.

Per la Cassazione il ricorso era infondato e sul punto precisava che l'articolo 709 bis c.p.c. prevedeva espressamente la possibilità di emettere una pronuncia immediata di separazione tra coniugi, separatamente dalla pronuncia sulla domanda di addebito.

Tra l'altro, prima dell'entrata in vigore dell'art. 709 bis cpc in materia di pronuncia parziale anticipata sulla sola separazione, la Corte di Cassazione  sez. 1 con sentenza del 29.11.1999 n.13312 aveva chiarito che "La disposizione di cui alla L. n. 898 del 1970,. art. 4, comma 9, nella formulazione introdotta dalla L. n. 74 del 1987, art.8, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale poteva  emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo "status", con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rendeva applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui alla stessa legge, art. 23, comma 1".

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di Avv. Silvia Taddei

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