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L’efficacia della promessa di assunzione


È valida una promessa di assunzione? E quale deve essere il suo contenuto?
L’efficacia della promessa di assunzione

Con sentenza del Tribunale di Firenze, confermata dalla Corte di Appello, il primo giudice ha ritenuto che la dichiarazione di impegno della società datrice di lavoro si configurava come un vero e proprio contratto preliminare unilaterale, e non quale mera dichiarazione d’intenti, stante il chiaro riferimento al “ripristino” del rapporto, ossia all’obbligo di procedere ad una assunzione alle stesse condizioni del rapporto (nel caso specifico già in essere al momento della cessazione).

Conseguentemente il primo giudice ai sensi dell’art. 2932 c.c. ha accolto il ricorso, disponendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le ricorrenti e la società obbligata, in virtù della promessa di assunzione a suo tempo sottoscritta.

Ovviamente, il Tribunale ha accolto la domanda delle ricorrenti una volta accertato che erano del tutto definiti gli elementi del contratto di lavoro che il promissario si impegnava a concludere in caso di avveramento di una delle due condizioni previste, visto l’uso del termine “ripristinare” che implicava la “ripetizione” di un contratto di assunzione con le stesse caratteristiche di quelle già in essere.

D’altronde, come richiamato dalla Corte di Appello fiorentina, anche per la giurisprudenza della Suprema Corte è sufficiente che gli elementi essenziali del contratto siano “determinabili” (Cass. 8568/2004 “L'art. 2932 cod. civ., sulla esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto mediante emanazione di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, trova applicazione anche nel caso di obbligo contrattuale di stipulazione di un contratto di lavoro - compreso quello avente ad oggetto la trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato - ove, nel caso concreto, siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto”) e che tra detti elementi essenziali non rientrano le mansioni (Cass.27841/2009: “Nel caso in cui  le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto”).

Nel caso di specie gli elementi essenziali del rapporto da “ripristinare” erano senz’altro determinati o determinabili, visto che si trattava di ricostituire un rapporto con le stesse caratteristiche di quello in essere all’epoca con la società (che quindi ne era ben a conoscenza).

 

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