Ebrezza ed ubriachezza non sono sinonimi nel nostro ordinamento


Se in una polizza assicurativa è prevista l'inoperataività in caso di sinistro causato in stato di ubriachezza, può essere ritenuta operativa in ipotesi di ebrezza
Ebrezza ed ubriachezza non sono sinonimi nel nostro ordinamento

 
Una compagnia di assicurazione ha rifiutato di risarcire il beneficiario di una polizza vita stipulata da una persona deceduta a seguito di un’uscita di strada mentre era alla guida della propria automobile, affermando l’inoperatività della polizza, come contrattualmente previsto, in caso di ubriachezza della vittima al momento dell’infortunio mortale.

Al soggetto deceduto era stata riscontrata un’alcolemia nel sangue pari a 0,55 g/l.

Il beneficiario della polizza ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice, al fine di ottenere il risarcimento contrattualmente dovuto, sostenendo che il predetto tasso alcolemico non potesse integrare la fattispecie di uno stato di ubriachezza, ma bensì di ebrezza.

Il Tribunale di Verona, al fine di decidere la controversia, conclusasi con ordinanza in data 07.01.2019, ha tratteggiato con condivisibile precisione la distinzione tra ubriachezza ed ebrezza.

Il Tribunale afferma, innanzitutto, che nel nostro ordinamento giuridico i termini ebrezza ed ubriachezza non possono essere ritenuti sinonimi, in quanto considerati da norme distinte, che prevedono anche differenti trattamenti sanzionatori (da un lato l’art. 186 Codice della Strada e dall’altro l’art. 688 Codice Penale).

Il Giudice afferma, poi, che anche sotto il profilo medico l’ebrezza è ben distinta dall’ubriachezza, posto che quest’ultima è configurabile quando il tasso alcolemico supera l’1,5 g/l.

Il Tribunale, infine, afferma che un soggetto qualificato come una compagnia di assicurazione non può disconoscere il differente significato, sia sotto il profilo giuridico che medico, dei due termini, richiamando, peraltro, anche il criterio interpretativo di cui all’art. 1370 Codice Civile (“Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”).

Ne deriva, quale logica ed inconfutabile conseguenza, che la polizza assicurativa, escludendo l’operatività in caso di ubriachezza, deve ritenersi pienamente operante in ipotesi di mera ebrezza.

 

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di avv. Gianluca Baciga

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