Efficacia della sentenza di divisione ereditaria
Il caso è il seguente.
Il Tribunale di Genova pronunciava sentenza di divisione ereditaria fra due fratelli (Tizio e Caio) che prevedeva, fra le altre cose, il pagamento in favore di Tizio di alcune somme a titolo di canoni di locazione, relativi ad immobili caduti in comproprietà, mai percepiti dallo stesso, ed una somma a titolo di conguaglio.
Non adempiendo spontaneamente, Tizio notificava a Caio un atto di precetto con cui intimava il pagamento delle somme di cui sopra.
Caio interponeva opposizione a precetto ed eccepiva, fra le altre cose, l’inefficacia della sentenza, non essendo ancora passata in giudicato (vista la pendenza del giudizio di appello).
Lo Scrivente si costituiva in giudizio, sostenendo che, in base all'articolo 282 C.p.c., i capi condannatori della sentenza di divisione dell'eredita sono immediatamente esecutivi dal momento che, dopo la riforma del Codice di procedura civile, la disposizione sopra citata ha introdotto il principio per cui tutte le sentenza di primo grado, salvo che la legge disponga diversamente, sono da ritenersi provvisoriamente esecutive.
Da tale principio, discende la conseguenza che sono altresì provvisoriamente esecutivi anche i capi condannatori di quelle sentenze di primo grado dichiarative e/o costitutive (come quelle di divisione erereditaria) che, in generale, assumono efficacia solo con il passaggio in giudicato (conseguente all'esaurimento di tutti i gradi di giudizio) della sentenza medesima.
Detto principio è pacifico, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. cfr. Corte di Cassazione 03.08.2005, n. 16267 in Guida al Diritto, 2005, n. 38, p. 63 ed in Giur. It., 2006, p. 85 ovvero Cassazione, sezione I civile, 14 maggio 2014, n. 10453), per quei capi condannatori privi di qualsivoglia nesso sinallagmatico con i capi costitutivi e/o dichiarativi della sentenza, come ad esempio il capo della sentenza che condanna una delle parti alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Genova, accogliendo le difese di questa difesa, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo proposta da Controparte ritenendo che il capo della sentenza di primo grado che condanni la condanna della parte al pagamento di un conguaglio sia provvisoriamente esecutiva.
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