Eredità e conseguenze sull'assegno divorzile


Se l'ex moglie eredita, con conseguente incremento del patrimonio, si può chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento
Eredità e conseguenze sull'assegno divorzile

 

Con l’ordinanza del 14 gennaio 2020, n. 506, la Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso dal giudice di merito, relativamente alla riduzione dell’assegno divorzile.

Infatti, la richiesta era stata avanzata in quanto l’ex moglie aveva avuto un incremento del patrimonio conseguente alla sua successione ereditaria paterna e al beneficio derivante dall'assistenza alla madre con lei convivente.

Secondo i giudici, seppur non si possa avere una revoca dell’assegno divorzile – in quanto la donna non sarebbe comunque autosufficiente, essendo disoccupata, anziana e dovendo anche badare alla madre – si può, però, ottenere una riduzione dell'assegno.

Il principio di diritto è quello per cui va sempre fatta una valutazione complessiva delle condizioni sopravvenute favorevoli (come nel caso di specie la successione ereditaria) e sfavorevoli (la perdita del lavoro, la necessità di assistere la madre e l'età...).

Peraltro, sul punto la Suprema Corte a Sezione Unite con sentenza del 11/07/2018, n.18287 ha affermato che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 Cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur).

Il giudice:

a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;

c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.

 

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di Francesco Caretti

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