Esenzione IMU se il proprietario risiede insieme al nucleo famigliare


Quando i coniugi sono proprietari di un immobile ciascuno e sono anche residenti l’esenzione IMU per entrambi si applica solo se essi siano legalmente separati
Esenzione IMU se il proprietario risiede insieme al nucleo famigliare

L'esenzione IMU prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2 del D.L. dicembre 2011, n. 201, è fondata non soltanto sul presupposto che il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino stabilmente, ma anche sul fatto che essi vi risiedano anagraficamente. Può pertanto porsi il problema se l’esenzione spetti ad entrambi i due coniugi i quali, pur non legalmente separati, abitino in due immobili diversi, essendone anche i proprietari esclusivi, l’uno rispetto all’altro.

Con l’ordinanza, recentissima [Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 17/01/2022, n. 1199] la Cassazione si è pronunciata sul caso relativo a due coniugi i quali, nella condizione appena descritta, rivendicavano, ciascuno per sé, l’esenzione IMU, sulla base del fatto che il nucleo familiare, pur a fronte della loro diversa dislocazione abitativa.

Chiarisce la Corte di Cassazione, mediante il richiamo alla legge ed alla giurisprudenza, fornendo una risposta negativa e che il coniuge parte di un nucleo famigliare in cui non è intervenuta separazione legale, il quale dimori in altra casa di sua proprietà non potrà per questo solo (non vivendo in quella nella quale è residente anche il resto della sua famiglia) rivendicare il diritto all’esenzione, la quale potrà essere applicata solo ad uno dei due immobili e, specificamente, a quello rispetto al quale i due presupposti segnalati siano compresenti.

Vediamo nel dettaglio.

Il caso riguardava la richiesta di recupero di IMU non corrisposto e relativo ad un immobile che non poteva, a giudizio dell’ente territoriale «considerarsi esente quale abitazione principale, poiché il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune».

La Cassazione si è in effetti già in altre occasioni espressa affermando che «In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dal  dall'art. 13, comma 2 del D.L. dicembre 2011, n. 201, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15444 del 21/06/2017, in tema di Ici; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21873 del 09/10/2020, in tema di Ici ed Imu)».

E la stessa Suprema Corte si era già soffermata [Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021] sul comma 2, secondo periodo, della norma citata laddove è previsto [anche in parziale sostituzione dal 1 gennaio 2020 delle parole "dimora abitualmente e risiede anagraficamente"] che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Per tali motivi la ordinanza in commento conclude affermando che «nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare. (...) La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi».

Giova altresì ricordare che, anche qui secondo interpretazione ormai consolidata (ex pluribus, Cass. n. 695 del 1 gennaio 2015) «l'interpretazione delle norme di agevolazione fiscale, che hanno natura eccezionale, deve essere necessariamente rigorosa e non consente quindi, la loro estensione ai casi non espressamente previsti, perché costituiscono comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.»

In questo ambito occorre considerare che, in base alla Circolare Ministeriale n. 3/DF del 2012 - Il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.", fermo restando che, come la stessa Cassazione ricorda [Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021, cit.; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020] una circolare in materia tributaria non costituisce fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da essa alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria.

Articolo del:


di Giuseppe Mazzotta

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