Fecondazione eterologa: figlio nato in Spagna da due donne


La Corte d`Appello di Torino autorizza la trascrizione dell`atto di nascita del bambino
Fecondazione eterologa: figlio nato in Spagna da due donne
Corte d’Appello di Torino - Sez. Famiglia - Decreto del 29 ottobre 2014
Accoglimento reclamo avverso rifiuto trascrizione atto di nascita minore formato in Spagna nato da coppia omosessuale - contrarietà ordine pubblico italiano - rilevanza ordine pubblico internazionale e interesse del minore a conservare le proprie relazioni genitoriali

Due donne hanno proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso ex art. 96 DDR 396/2000 avverso il diniego espresso dall’Ufficiale di Stato Civile alla trascrizione dell’atto di nascita del minore XXX per contrarietà all’ordine pubblico italiano.
Dal certificato di nascita spagnolo risultava che le ricorrenti (una di cittadinanza italiana e l’altra di cittadinanza spagnola) fossero considerate, per diritto spagnolo, madri del minore posto che lo stesso era nato dalle due donne, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra; in altre parole, una delle due donne aveva donato gli ovuli all’altra per il concepimento, mentre la seconda aveva portato avanti la gravidanza ed il parto. Il minore era cittadino spagnolo.

La Corte d’Appello, con una sentenza senza dubbio innovativa, ha accolto il reclamo delle donne ed ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l’atto di nascita del minore sul presupposto che, innanzitutto, sia accertato e dichiarato il rapporto di filiazione tra il minore e madre di cittadinanza italiana ex art. 33 legge 218/1995 e che, col riconoscimento della maternità, secondo il diritto spagnolo in capo alla signora X di cittadinanza italiana, il minore assuma la cittadinanza italiana "ius sanguinis" ai sensi dell’art. 2 punto 1 legge 91/92.

Ciò premesso, ritenuta la legittimazione alla trascrizione dell’atto di nascita del minore, la Corte d’Appello ha dovuto valutare se la stessa integrasse o meno violazione dell’ordine pubblico, giungendo a sostenere che dovesse essere presso in considerazione il cd. "ordine pubblico internazionale" basato non solo sui valori interni dell’ordinamento ma anche su quelli esterni purchè accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale.
Prendendo in considerazione non solo la giurisprudenza di merito e di legittimità italiana ma anche le disposizioni della CEDU e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte d’Appello ha sottolineato come le coppie omosessuali non siano più comprese soltanto nella nozione di "vita privata" bensì di "vita familiare" ed, in Italia, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia né inesistente né invalido bensì improduttivo di effetti giuridici per assenza di una norma specifica e l’inesistenza di una fattispecie matrimoniale. Il concetto di ordine pubblico deve essere declinato con riferimento all’interesse del minore e, nel caso di specie, si tratta di garantire copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni: il best interest del minore pone un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre ed un

Articolo del:


di Avv. Antonella Berretta

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse