Fideiussioni bancarie nulle, ecco un altro trucco bancario a danno del garante


Da anni molte banche applicano clausole di fideiussione nulle a danno dei clienti. Come difendersi
Fideiussioni bancarie nulle, ecco un altro trucco bancario a danno del garante

 

Rischi di perdere la casa, soldi o altri beni personali per un debito bancario?

Ecco un altro trucco che le banche hanno mantenuto nel silenzio, da quasi 15 anni.
Molto spesso, tra le firme che la banca pretende per concedere un mutuo, un prestito, un fido e ogni altra forma di finanziamento, vi è una firma su un documento che si chiama “fideiussione”: lo si riconosce perché ci si trovano parole come “fideiussione” o “garanzia” e dovrebbe esserci anche l’importo massimo garantito dalla firma.

Chi sottoscrive la fideiussione garantisce CON I PROPRI BENI PERSONALI il debito di un altro soggetto e, cioè, il debito di chi ha materialmente beneficiato del mutuo e del finanziamento bancario in genere (capita spesso che il debitore garantito sia un imprenditore – società o singolo – mentre il garante può essere un famigliare, l’amministratore o il socio della società debitrice; questo è solo un esempio, ma ci sono tanti altri casi di coinvolgimento personale in debiti altrui).

 

Le banche accantonano le censure sulle clausole invalidanti

Il vizio invalidante riguarda alcune clausole contenute nello schema di fideiussione predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e deriva – innanzitutto – dalla loro idoneità a falsare il gioco del mercato e restringere la concorrenza.

Altre censure sono state mosse avverso le medesime clausole di garanzia (ad esempio, lo squilibrio contrattuale contrastante la riforma delle fideiussioni), così come non vanno trascurate riflessioni involgenti la normativa comunitaria, di cui non v’è traccia nelle scarne motivazioni delle poche pronunce di nullità, già prodottesi sul tema.

Certo è che il mondo bancario ha completamente accantonato queste censure e che, da circa 15 anni, continua a utilizzare – con qualche variante, spesso solo apparente – lo stesso schema contrattuale nullo, incurante delle censure mosse e mai impugnate.

 

Come difendersi contro le clausole di garanzia e fideiussione nulle

Resta intesa, a scanso di generalizzazioni errate, la necessità di esaminare ogni singolo contratto ed avere conferma che in esso vi siano le clausole nulle (trattasi di verifica veloce che il nostro studio esegue gratuitamente).


Se dovessero esserci, sarà possibile chiedere l’annullamento dell’intero contratto di fideiussione (sebbene si tratti di nullità specificamente riferibile alle singole clausole), con argomentazioni che vanno ben oltre la semplice gravità delle violazioni (così come in alcune pronunce di merito), dovendosi ricorrere – più ampiamente – a diversi principi che reggono l’istituto codicistico della nullità contrattuale.


Un approccio globale al tema, necessariamente più ampio di quello rinvenibile nelle pronunce degli ultimi mesi, è l’unica modalità che, a nostro parere, ha una chance di preservare la dedotta nullità delle fideiussioni dalla prevedibile reazione del mondo bancario, mirata al revirement di un orientamento giurisprudenziale ancora embrionale (basti pensare alla strenua resistenza che le banche hanno opposto e continuano ad opporre – sin dalla fine degli anni ’90 – alla denunciata illegittimità dell’anatocismo e dell’usura bancaria): sarà una reazione tanto più dura se sei considera che lo svincolo dei garanti significa che il debito resta del solo debitore garantito (spesso nullatenente) e nulla sarà dovuto dal garante personalmente.


Con questa ampiezza di argomentazioni, il nostro studio ha posto ogni cliente di fronte alla scelta di due linee di azione: una prima linea – più “morbida”, ma con effetti meno favorevoli – che è quella di chi intendesse intavolare una trattativa con la banca per ridiscutere del debito, negli importi e nei tempi di estinzione; la seconda linea – più dura – è quella della iniziativa giudiziale, spesso scelta da chi ha una situazione particolarmente compromessa e tenta di uscirne completamente.

 

Per ulteriori informazioni, chiedi dell’Avv. Antonio Mazza allo 02.8295.1861 o contattalo all’indirizzo email antonio.mazza@legalars.net.

 

Articolo del:


di Avv. Antonio Mazza

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