Figli adottati: diritto di conoscere i fratelli?
Genitori e fratelli dell'adottato: casi e modi per la conoscibilità
La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, nella propria sentenza n. 6963 del 20/3/2018 ha espresso il seguente principio di diritto: "L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, c. 5, L. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto",
In ossequio al diritto all’identità personale, costituzionalmente garantito, il Legislatore ha riconosciuto, in linea generale, "la prevalenza del diritto a conoscere le proprie origini rispetto a quello potenzialmente contrapposto dei genitori biologici" per l’adottato che abbia superato il venticinquesimo anno di età.
Prima del raggiungimento di detta età l’accesso è consentito esclusivamente se vi siano gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica dell’adottato.
Partendo dal presupposto, incontestato e incontestabile, che "lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore", la Corte si sofferma sul caso in cui la costruzione dell’identità interiore richieda "la conoscenza e l’accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima".
Tale aspetto rende peraltro necessaria la "composizione equilibrata tra diritti contrapposti", ma la valutazione degli interessi confliggenti non è attribuita al Giudice: è predefinito un modulo procedimentale idoneo allo scopo, mirato a garantire "il corretto bilanciamento di interessi tra l’adottato maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori".
L’art. 28, comma 5, L. n. 124/1983 stabilisce infatti che l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può "accedere a informazioni che riguardano le sue origini e l’identità dei propri genitori biologici".
Proprio il riferimento alle origini, congiunto con quello alla identità dei genitori biologici, "può implicare", a parere della Corte di Cassazione, "uno spettro più esteso di informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell’identità personale".
Tuttavia l’esercizio del diritto nei confronti di fratelli e sorelle non può realizzarsi con le medesime modalità previste per i genitori biologici.
Rispetto a questi ultimi, il Legislatore ha ritenuto preminente il diritto dell’adottato, ma fratelli e sorelle sono in posizione radicalmente differente.
Potrebbe legittimamente verificarsi una contrapposizione tra il diritto dell’adottato richiedente e quello di fratelli e sorelle, non disponibili a rivelare la propria identità, la propria parentela biologica.
Fratelli e sorelle pertanto dovranno essere interpellati in riferimento all’accesso ad informazioni riguardanti la loro identità: la loro posizione giuridica soggettiva è infatti "di pari rango e di contenuto omogeneo" rispetto a quella dell’adottato richiedente.
In ossequio al diritto all’identità personale, costituzionalmente garantito, il Legislatore ha riconosciuto, in linea generale, "la prevalenza del diritto a conoscere le proprie origini rispetto a quello potenzialmente contrapposto dei genitori biologici" per l’adottato che abbia superato il venticinquesimo anno di età.
Prima del raggiungimento di detta età l’accesso è consentito esclusivamente se vi siano gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica dell’adottato.
Partendo dal presupposto, incontestato e incontestabile, che "lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore", la Corte si sofferma sul caso in cui la costruzione dell’identità interiore richieda "la conoscenza e l’accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima".
Tale aspetto rende peraltro necessaria la "composizione equilibrata tra diritti contrapposti", ma la valutazione degli interessi confliggenti non è attribuita al Giudice: è predefinito un modulo procedimentale idoneo allo scopo, mirato a garantire "il corretto bilanciamento di interessi tra l’adottato maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori".
L’art. 28, comma 5, L. n. 124/1983 stabilisce infatti che l’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può "accedere a informazioni che riguardano le sue origini e l’identità dei propri genitori biologici".
Proprio il riferimento alle origini, congiunto con quello alla identità dei genitori biologici, "può implicare", a parere della Corte di Cassazione, "uno spettro più esteso di informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell’identità personale".
Tuttavia l’esercizio del diritto nei confronti di fratelli e sorelle non può realizzarsi con le medesime modalità previste per i genitori biologici.
Rispetto a questi ultimi, il Legislatore ha ritenuto preminente il diritto dell’adottato, ma fratelli e sorelle sono in posizione radicalmente differente.
Potrebbe legittimamente verificarsi una contrapposizione tra il diritto dell’adottato richiedente e quello di fratelli e sorelle, non disponibili a rivelare la propria identità, la propria parentela biologica.
Fratelli e sorelle pertanto dovranno essere interpellati in riferimento all’accesso ad informazioni riguardanti la loro identità: la loro posizione giuridica soggettiva è infatti "di pari rango e di contenuto omogeneo" rispetto a quella dell’adottato richiedente.
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