Genitori e garanzia degli obblighi verso i figli
In caso di separazione e divorzio, i rimedi, anche sanzionatori, per il caso di genitori che si sottraggano agli obblighi previsti dal Giudice
Il vecchio adagio «meglio un triste accordo che una causa vinta» tradiva l'idea che un diritto, pur formalmente riconosciuto, potesse restare frustrato dal comportamento di chi si astenga dal rispettare la sentenza che gli imponga determinati obblighi. Particolare rilevanza ciò assume nel diritto di famiglia ove i provvedimenti, in materia di separazione, divorzio, affidamento dei figli etc., spesso prevedono la condanna all'esecuzione di prestazioni, diverse dall'obbligo di corrispondere somme di denaro.
Un efficace rimedio offerto dalla legge è l'art. 614 bis del codice di procedura civile [introdotto con la legge 18 giugno 2009, n. 69, dettato (oggi dopo la recentissima legge di riforma 6 agosto 2015 n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015 in tema di «Misure di coercizione indiretta»] il quale stabilisce come «con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. (...) Il giudice determina l'ammontare della somma» tenendo in considerazione il «valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».
Per vedere qualche applicazione pratica di questa norma in tema di diritto di famiglia si può ricordare il Tribunale di Firenze il quale, con ordinanza del 10.11.2011 (Danno e Resp., 2012, 7, 781 nota di AMRAM), stablisce che «la nozione di 'provvedimento di condanna'» comprende «i provvedimenti provvisori in materia di frequentazione dei figli» introduce una sanzione al genitore per il caso in cui il figlio non vada «a scuola nei giorni in cui dovrebbe esserne preso dal padre senza che risulti un impedimento attestato da certificato redatto da pediatra individuato previamente di concerto dai due genitori (Foro It., 2012, 6, 1, 1941)». Questa norma si aggiunge a quella già introdotta con la legge 08.02.2006, n. 54, per il caso specifico di «controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento», con l'art. 709-ter del codice di procedura civile, ove è previsto che «in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, (il Giudice, ndr) può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende». Anche qui a titolo esemplificativo si ricorda il Tribunale di Treviso, provvedimento del 21.10.2014, per il quale «il mancato versamento di una quota di mutuo da parte di uno dei coniugi separati integra un grave inadempimento anche nei confronti dei figli minori e legittima l'accoglimento della domanda risarcitoria» e «non è richiesta la prova del pregiudizio subito».
Ancora: la Corte di Cassazione, con sentenza del 18.09.2014, stabilisce che, occorrendo «dare preminenza al superiore interesse del minore (...), l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (compresa quella di circolazione) di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione (...) può subire temporanee e proporzionate limitazioni (nel caso di specie è stato confermato il provvedimento di rigetto dell'autorizzazione al trasferimento della residenza del minore nel Regno Unito, Paese di origine della madre, posto che la compressione del diritto della madre all'allontanamento dall'Italia ed al ristabilimento della sua residenza nel Paese di origine, con apprezzabili ed apprezzate conseguenze per lei positive in ambito personale, affettivo, alloggiativo e lavorativo, era legittimamente dipesa dalla valorizzazione del preminente interesse del figlio all'evoluzione positiva della sua personalità psico-fisica) [Corriere Giur., 2015, 5, 633 nota di SCIARRINO ]». Preferibile, allora, ad un triste accordo è senz'altro una sentenza adeguatamnente rispettata.
Un efficace rimedio offerto dalla legge è l'art. 614 bis del codice di procedura civile [introdotto con la legge 18 giugno 2009, n. 69, dettato (oggi dopo la recentissima legge di riforma 6 agosto 2015 n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015 in tema di «Misure di coercizione indiretta»] il quale stabilisce come «con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. (...) Il giudice determina l'ammontare della somma» tenendo in considerazione il «valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».
Per vedere qualche applicazione pratica di questa norma in tema di diritto di famiglia si può ricordare il Tribunale di Firenze il quale, con ordinanza del 10.11.2011 (Danno e Resp., 2012, 7, 781 nota di AMRAM), stablisce che «la nozione di 'provvedimento di condanna'» comprende «i provvedimenti provvisori in materia di frequentazione dei figli» introduce una sanzione al genitore per il caso in cui il figlio non vada «a scuola nei giorni in cui dovrebbe esserne preso dal padre senza che risulti un impedimento attestato da certificato redatto da pediatra individuato previamente di concerto dai due genitori (Foro It., 2012, 6, 1, 1941)». Questa norma si aggiunge a quella già introdotta con la legge 08.02.2006, n. 54, per il caso specifico di «controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento», con l'art. 709-ter del codice di procedura civile, ove è previsto che «in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, (il Giudice, ndr) può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende». Anche qui a titolo esemplificativo si ricorda il Tribunale di Treviso, provvedimento del 21.10.2014, per il quale «il mancato versamento di una quota di mutuo da parte di uno dei coniugi separati integra un grave inadempimento anche nei confronti dei figli minori e legittima l'accoglimento della domanda risarcitoria» e «non è richiesta la prova del pregiudizio subito».
Ancora: la Corte di Cassazione, con sentenza del 18.09.2014, stabilisce che, occorrendo «dare preminenza al superiore interesse del minore (...), l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (compresa quella di circolazione) di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione (...) può subire temporanee e proporzionate limitazioni (nel caso di specie è stato confermato il provvedimento di rigetto dell'autorizzazione al trasferimento della residenza del minore nel Regno Unito, Paese di origine della madre, posto che la compressione del diritto della madre all'allontanamento dall'Italia ed al ristabilimento della sua residenza nel Paese di origine, con apprezzabili ed apprezzate conseguenze per lei positive in ambito personale, affettivo, alloggiativo e lavorativo, era legittimamente dipesa dalla valorizzazione del preminente interesse del figlio all'evoluzione positiva della sua personalità psico-fisica) [Corriere Giur., 2015, 5, 633 nota di SCIARRINO ]». Preferibile, allora, ad un triste accordo è senz'altro una sentenza adeguatamnente rispettata.
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