Gli amministratori di S.r.l. sono responsabili per i debiti sociali?
1. Quale responsabilità per gli amministratori di S.r.l.?
Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha riformato l’intera materia del fallimento e delle procedure concorsuali. Approvato con il D.lgs. 12.1.2019 n.14, entrerà in vigore solo il 1.9.2021, così posticipata a causa della pandemia da Covid-19 la data inizialmente prevista per il 15.8.2020. Alcune norme, tuttavia (e precisamente quelle di cui agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378) sono già in vigore fin dal 16.3.2019 e, fra queste, le modifiche al sesto comma dell’art. 2476 del codice civile in tema di responsabilità degli amministratori nelle società a responsabilità limitata, laddove si prevede che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.
2. L’amministratore risponde dei debiti della società?
Ad uno sguardo superficiale potrebbe affermarsi che con tale modifica l’amministratore venga chiamato a rispondere dei debiti societari con il proprio patrimonio personale in caso di insufficienza del patrimonio sociale, così vanificandosi l’autonomia patrimoniale delle S.r.l. e, nelle società unipersonali amministrate dallo stesso socio, la stessa responsabilità limitata.
In realtà, si tratta solo della reintroduzione di una norma già presente nel codice prima della riforma del diritto societario del 2003 (che già prevedeva l’applicazione alle S.r.l. dello stesso disposto normativo previsto per le S.p.A. dall’art. 2394 c.c.). Del resto, la conforme disciplina dettata per le S.p.A. sotto il titolo "responsabilità verso i creditori sociali" era ritenuta applicabile per via interpretativa anche alle società a responsabilità limitata, secondo un costante e prevalente orientamento giurisprudenziale.
3. L’integrità del patrimonio sociale
Appare allora utile chiarire meglio il contenuto e la portata della (nuova) disposizione. A tal proposito, sovviene una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Civile (Sez.III, Ord. 7.11.2019 n.28613), la quale ha ribadito:
- che il presupposto della responsabilità personale dell’amministratore prescinde dall'escussione infruttuosa del patrimonio sociale da parte del singolo creditore ed è piuttosto individuabile nella violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale che incombono sul medesimo amministratore;
- che detta responsabilità presuppone la dimostrazione che la condotta illegittima dell’amministratore sia fonte di pregiudizio patrimoniale per il ceto creditorio inteso nella sua generalità;
- che, parimenti, occorre la prova del rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta illecita o inadempiente dell’amministratore, dovendosi commisurare l'entità del danno prospettato alla corrispondente riduzione della massa attiva di patrimonio;
- che non è sufficiente la dimostrazione del mancato pagamento del credito nei confronti del creditore sociale che agisce, occorrendo invece provare che la perdita della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, sia conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni che fanno capo all’amministratore;
- che l'azione può essere proposta anche solo da un creditore ma deve andare a vantaggio della società e dell’intero ceto creditorio, al fine di reintegrare il patrimonio attivo della società andato perduto per effetto delle condotte di mala gestio dell’amministratore;
- che l’insufficienza patrimoniale è comunemente individuata nella "eccedenza delle passività sulle attività" ma non coincide con la perdita integrale del capitale sociale (perché può verificarsi anche quando vi sia pareggio tra attivo e passivo) ed è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza;
- che la prescrizione dell'azione inizia a decorrere dal momento in cui detta insufficienza divenga oggettivamente conoscibile dai creditori, ad esempio mediante la lettura dei dati di bilancio.
Dalla riferita ricostruzione giurisprudenziale appare dunque chiaro come la responsabilità dell’amministratore (re) introdotta nelle S.r.l. dal comma sesto dell’art.2476 c.c. trovi la sua ratio nelle condotte di mala gestio, dolose o colpose, che pregiudichino gli interessi dell’intero ceto creditorio determinandone la perdita (totale o parziale) della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio sociale.
Occorre, dunque, dimostrare che il dissesto aziendale possa essere attribuito alla condotta negligente (se non dolosamente illecita) dell’amministratore e, sotto tale profilo, sovviene anche la nuova disciplina dell’art.2086 c.c. (pure modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e anch’essa già in vigore dal 16.3.2019), relativa alla “gestione dell’impresa”, che impone all’imprenditore di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Sotto tale profilo, la riaffermazione (anche nelle S.r.l.) del principio di responsabilità degli amministratori per il mancato rispetto degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale appare in linea con le finalità del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà e di salvaguardare la capacità imprenditoriale posta in pericolo da particolari contingenze, anticipando la soglia del rischio di insolvenza.
Invero, l’ambito di una siffatta responsabilità appare inequivocabilmente esteso alle ipotesi di mancata istituzione di un assetto organizzativo adeguato alla tempestiva rivelazione della crisi d’impresa e/o alla mancata tempestiva adozione di uno degli strumenti ora previsti per il suo superamento, che si pongano in rapporto di causalità con il pregiudizio subito da tutti i creditori per la perdita della loro garanzia patrimoniale, rappresentata dal patrimonio sociale.
Responsabilità, questa, che potrà essere fatta valere anche dal Curatore in sede di liquidazione giudiziale, dato che l’art.255 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza gli attribuisce la legittimazione ad esperire anche separatamente, previa autorizzazione del giudice delegato, l’azione dei creditori sociali prevista dall’art.2394 (per le S.p.A.) e dall’art.2476 sesto comma del codice civile (per le S.r.l.).
In conclusione, se da un lato il suddetto principio di responsabilità rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale già sussisteva ed era riconosciuto in via giurisprudenziale anche prima della descritta novella legislativa, d’altro lato risulta ampliato il ventaglio dei doveri facenti capo - anche nelle S.r.l. - all’amministratore, la cui violazione, in rapporto di causalità con il pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori, può comportare, in ultima analisi, la responsabilità patrimoniale e personale dello stesso amministratore.
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