Gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli


L’effettivo rispetto delle regole di affidamento dei figli viene assicurato dal Giudice che decide, anche d’ufficio, le sanzioni per l’inottemperanza
Gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli
La separazione dei genitori, unitamente alle vicende che accompagnano il percorso, anche extra giudiziario, della famiglia che faticosamente si muove nel quadro generale delle incombenze ad essa affidate nella cura dei figli, dovrebbe indurre i genitori ad una particolare attenzione verso la sensibilità con la quale i figli, a qualunque età, vivono i fatti che è loro toccato di sperimentare.
Eppure la cronaca quotidiana presenta una rilevante casistica di diffusione sui social network di immagini, racconti e commenti, postati proprio da alcuni genitori, i quali in tal modo si pongono in aperto conflitto con l’interesse del figlio a proseguire il proprio percorso di sviluppo psicofisico.
E su una vicenda riconducibile a questa casistica è stato di recente chiamato ad intervenire il Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, R.G.39913 /2015, per la tutela delle ragioni di un minore che aveva espresso la volontà di «proseguire gli studi all’estero e di far cessare la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dalla madre».
L’istruttoria svolta aveva evidenziato, per il minore, sia la «necessità di allontanarsi dall’attuale contesto sociale, nel quale tutti i compagni sarebbero a conoscenza delle sue vicende personali, rese note dalla madre con uso costante e sistematico dei social network» sia un turbamento tale da indurlo a resistere all’idea di proseguire gli studi nel contesto sociale nel quale «particolari della propria vita personale» erano ormai divenuti «ampiamente noti». Il Giudice ha pertanto accolto la motivata richiesta del minore di proseguire gli studi in un «College statunitense che secondo la documentazione fornita dal tutore» in quanto essa presentava caratteristiche «di organizzazione compatibili con un’attenta presa in carico del ragazzo» ritenendo che questo fosse l’unico «modo per consentire al minore il completamento degli studi superiori». Ma è andato anche oltre, mediante l'applicazione dell’istituto previsto dall’art. 614-bis del codice di procedura civile, dettato in tema di «Misure di coercizione indiretta» il quale stabilisce che «con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza» e che «il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile». Di fronte alla difficoltà di garantire l’esecuzione di provvedimenti di affidamento della prole, riferiti a situazioni che restano nella sfera di controllo dei genitori, la legge assicura l’osservanza degli obblighi previsti in favore dei minori mediante la c.d. astreinte, una forma di coercizione indiretta all’obbligato, tenuto a corrispondere una somma di denaro a titolo di sanzione nelle ipotesi di mancata ottemperanza del provvedimento.
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma al fine di assicurare l’osservanza degli obblighi di fare a carico dei genitori, è stata disposto che «in caso di mancata ottemperanza della madre all’obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all’obbligo di rimuove tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere».
L’art. 614- bis cpc prevede che questo avvenga su istanza di parte ma il Giudice capitolino argomenta in funzione della prevedibilità ex officio della misura, ciò discendendo dai «principi generali dell’ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore e sui poteri d’ufficio riconosciuti in tale materia (Corte Cost. Sent. n. 185/1986, già richiamata). Di questo avviso, è la giurisprudenza di questo Tribunale (Trib. Roma, 27 giugno 2014; Trib. Roma, 6 luglio 2012), confortata dalla dottrina là dove afferma che, in materia di obblighi connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, l'astreinte può essere disposta d'ufficio a maggior garanzia dell'interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell'interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto di quegli obblighi».
La garanzia del rispetto delle disposizioni poste a tutela dei minori in situazioni di separazione e divorzio è assicurata dai principio generali dell’ordinamento sulla base di quali il Giudice può, anche d’ufficio, anche in assenza di una richiesta di parte, prevedere una sanzione nei confronti del genitore il quale tenga una condotta in contrasto con il miglior interesse del minore.

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di Giuseppe Mazzotta

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