I diritti dei conviventi di fatto
Ecco cosa prevede la Legge Cirinnà sulle coppie di fatto
LA DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA (Legge Cirinnà)
I diritti dei conviventi di fatto
La Legge 20 maggio 2016 n. 76, la c.d. Cirinnà, è intervenuta per regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e per disciplinare la convivenza.
Queste ultime, dunque, possono riguardare coppie eterosessuali e coppie omosessuali.
Conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La stabile convivenza sarà accertata con riferimento alla dichiarazione anagrafica (coabitazione e dimora abituale nel medesimo comune).
Al convivente di fatto sono riconosciuti:
a) i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario: colloqui con il detenuto, permesso di visita a quest’ultimo in caso di imminente pericolo di vita del convivente.
b) il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali per il caso di malattia o di ricovero del convivente.
c) la facoltà di designazione del partner come proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per la donazione di organi in caso di morte ed anche per le esequie.
Per i casi descritti sub b) e c) la designazione deve essere effettuata in forma scritta e autografa ovvero, se ciò non sia possibile, alla presenza di un testimone.
d) il diritto, per il convivente superstite, di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e comunque non oltre i 5 anni; in caso di coabitazione di figli minori o disabili del superstite, per un periodo non inferiore a 3 anni.
e) la facoltà di succedere nel contratto di locazione in caso di morte o di recesso del conduttore.
f) il diritto all’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
g) il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare del convivente commisurato al lavoro prestato.
h) la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato.
i) il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito che abbia provocato il decesso del partner, secondo i criteri individuati per il coniuge superstite.
I diritti dei conviventi di fatto
La Legge 20 maggio 2016 n. 76, la c.d. Cirinnà, è intervenuta per regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e per disciplinare la convivenza.
Queste ultime, dunque, possono riguardare coppie eterosessuali e coppie omosessuali.
Conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La stabile convivenza sarà accertata con riferimento alla dichiarazione anagrafica (coabitazione e dimora abituale nel medesimo comune).
Al convivente di fatto sono riconosciuti:
a) i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario: colloqui con il detenuto, permesso di visita a quest’ultimo in caso di imminente pericolo di vita del convivente.
b) il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali per il caso di malattia o di ricovero del convivente.
c) la facoltà di designazione del partner come proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per la donazione di organi in caso di morte ed anche per le esequie.
Per i casi descritti sub b) e c) la designazione deve essere effettuata in forma scritta e autografa ovvero, se ciò non sia possibile, alla presenza di un testimone.
d) il diritto, per il convivente superstite, di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e comunque non oltre i 5 anni; in caso di coabitazione di figli minori o disabili del superstite, per un periodo non inferiore a 3 anni.
e) la facoltà di succedere nel contratto di locazione in caso di morte o di recesso del conduttore.
f) il diritto all’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
g) il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare del convivente commisurato al lavoro prestato.
h) la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato.
i) il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito che abbia provocato il decesso del partner, secondo i criteri individuati per il coniuge superstite.
Articolo del: